Revocazione confisca prevenzione richiede fatto nuovo non mera evoluzione giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. 6 n. 13572 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che non possono essere dedotti vizi di motivazione diversi dalla motivazione inesistente o meramente apparente. La semplice evoluzione degli assetti interpretativi della giurisprudenza di legittimità non costituisce, di per sé, un “fatto nuovo” rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione, non traducendosi in una modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia. Tale principio, già affermato da Sez. 1, n. 35756 del 2019, non è derogato da pronunce successive, quale Sez. 6, n. 45280 del 2024, che non rappresenta un mutamento di giurisprudenza ma espressione di uno degli indirizzi ermeneutici sulla rilevanza del giudicato assolutorio sul giudizio di pericolosità generica. Parimenti, una sentenza della Corte EDU successiva alla decisione definitiva sulla confisca non può fondare la revocazione, ove il ricorrente ometta di illustrarne gli aspetti di novità e la decisività rispetto alla consolidata ermeneusi di legittimità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevede la revocazione per sopravvenienze giurisprudenziali è manifestamente infondata, poiché un indirizzo ermeneutico emerso successivamente non può essere equiparato a un mutamento normativo o a una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Gli interessati hanno proposto istanza di revocazione avverso la confisca di prevenzione definitiva, deducendo l’esistenza di elementi nuovi rappresentati dalla sopravvenuta assoluzione di uno dei proposti dal delitto di usura e dalle pronunce di Sez. 6, n. 45280 del 2024 e della Corte EDU, sentenza Isaia e altri c. Italia. La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza, ritenendo non decisiva la sentenza di legittimità e non nuova la pronuncia euroconvenzionale. Avverso tale decreto gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 28 d.lgs. n. 159/2011, 3, 24 e 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha preliminarmente delimitato il perimetro del giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione, ricordando che il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientra soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, ossia quella che omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo e idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. Non può invece essere dedotta, come vizio, la sottovalutazione di argomenti difensivi che risultino, in realtà, presi in considerazione o assorbiti dalle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Alla luce di tale perimetro, i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, in quanto, pur nella rubrica, deducevano non consentiti vizi di motivazione. La Corte d’appello ha, infatti, adeguatamente motivato sia l’assenza di decisività della sentenza Sez. 6, n. 45280 del 2024, sia la mancata novità dei principi affermati dalla Corte EDU nel caso Isaia. Per quanto riguarda il primo profilo, la sentenza richiamata dai ricorrenti non si poneva in contrasto con la pronuncia che aveva confermato la confisca (Sez. 2, n. 37849 del 2024), essendo già stata valutata, in quella sede, la valenza marginale della sopravvenuta assoluzione rispetto ad altri elementi di pericolosità risalenti a epoca successiva ai reati oggetto di assoluzione.

Il Collegio ha, inoltre, escluso che la decisione n. 45280 del 2024 integri un “fatto nuovo”, trattandosi di espressione di uno degli indirizzi ermeneutici sulla rilevanza del giudicato assolutorio, come illustrato dai precedenti richiamati. Ha, quindi, ribadito il principio per cui la semplice evoluzione giurisprudenziale non può costituire motivo di revoca di una decisione definitiva, difettando un intervento del legislatore. Quanto alla sentenza Isaia c. Italia, il motivo è stato ritenuto inammissibile per la mancata illustrazione degli aspetti di novità rispetto alla consolidata ermeneusi e della decisività rispetto alla fattispecie concreta.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è stata, infine, ritenuta priva di rilevanza e manifestamente infondata, poiché un indirizzo ermeneutico successivo alla conferma della misura non è equiparabile a un mutamento normativo o a una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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