Piattaforme continentali fuori dal territorio dello Stato: no a ICI e IMU (Cass. civ. Sez. V n. 14556 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall’art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay), non si applica l’imposta comunale sugli immobili. La piattaforma continentale, e del pari la Zona economica esclusiva di cui all’art. 55 della medesima Convenzione, non è territorio dello Stato: i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva attribuiti allo Stato costiero dagli artt. 77 e 60, comma 2, della Convenzione sono esercitabili solo funzionalmente allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali. Difetta pertanto il presupposto impositivo, che l’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992, l’art. 8 del d. lgs. n. 23 del 2011 e l’art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 individuano nell’ubicazione dell’immobile nel territorio dello Stato.

Il Fatto

Una società concessionaria di un Comune impugna l’avviso di accertamento per l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2016, avente ad oggetto piattaforme petrolifere collocate oltre le 12 miglia marine. La società contribuente, titolare delle strutture, ottiene ragione in primo grado davanti alla C.T.P. di Ancona. Il Comune propone appello.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 419/2023, rigetta l’appello assumendo che le piattaforme oltre il limite delle 12 miglia non appartengono al territorio dello Stato. Il Comune ricorre allora per cassazione, deducendo quattro motivi. Il Procuratore Generale chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla nozione di sovranità territoriale e dalla sua proiezione sugli spazi marini. Il mare territoriale, entro le 12 miglia, è assimilato al territorio statale: su di esso lo Stato esercita poteri pieni. Diversa è la condizione della piattaforma continentale, che l’art. 76 della Convenzione di Montego Bay individua come prolungamento naturale del territorio terrestre, ma che non è terra dello Stato.

Il punto decisivo è l’art. 77 della Convenzione. La norma riconosce allo Stato costiero diritti «sovrani», ma li ancòra allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali. Si tratta di un potere funzionale, non di una sovranità illimitata: restano esclusi i poteri tipici dello Stato, compreso quello di vietare condotte penalmente rilevanti che non incidano sullo sfruttamento delle risorse. Nella piattaforma continentale e nella Zona economica esclusiva non è neppure consentito l’inseguimento, salvo che sia iniziato nel mare territoriale o nella zona contigua.

La Corte si confronta con l’argomento principale del ricorrente: l’art. 60, comma 2, della Convenzione, richiamato dall’art. 80, attribuisce allo Stato costiero giurisdizione esclusiva, anche fiscale, su isole artificiali, installazioni e strutture. Da qui il ricorrente deduce la territorialità della piattaforma. La Corte respinge il ragionamento come circolare. La giurisdizione esclusiva serve proprio a supplire l’assenza di sovranità territoriale: se lo spazio fosse territorio dello Stato, non occorrerebbe alcuna previsione espressa sulla giurisdizione. Essa va dunque circoscritta ai poteri funzionali allo sfruttamento.

Confermano questa lettura la giurisprudenza unionale e quella di legittimità richiamate. La CGUE, sentenza 29 marzo 2007, causa C-111/05, Aktiebolaget NN, ha escluso l’assoggettamento ad IVA della posa di cavi sottomarini realizzata nella zona economica esclusiva, sulla piattaforma continentale e in alto mare, proprio perché la sovranità dello Stato costiero è funzionale e limitata. Nella stessa linea si colloca la CGUE, sentenza 17 gennaio 2012, causa C-347/10, Salemink. Alle medesime conclusioni perviene Cass. Sez. V n. 16221 del 2014, secondo cui l’operazione realizzata in quelle zone non rientra nella sovranità dello Stato costiero.

Su queste basi la Corte enuncia il principio: le piattaforme continentali non sono territorio dello Stato. Nulla rileva che si tratti di beni immobili ai sensi dell’art. 812 cod. civ. o che sia ravvisabile una correlazione con i servizi comunali: il presupposto impositivo resta l’ubicazione dell’immobile nel territorio statale. Restano quindi assorbiti gli ulteriori motivi, compreso quello sulla categoria catastale, nonché la censura relativa agli aiuti di Stato. Quanto all’art. 107 TFUE, la Corte osserva che lo Stato non può concedere un aiuto mediante esenzione ove sia privo del potere impositivo. Da qui il rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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