Extra petizione della CTR che esamina profilo non dedotto (Cass. civ. Sez. V n. 20799 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emette un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso. È affetto da tale vizio il giudice d’appello che, anziché pronunciarsi sul profilo di inammissibilità effettivamente devolutogli, ne esamini d’ufficio un altro, eccentrico rispetto alle originarie censure.
Il Fatto
Nei confronti di un centro veterinario veniva notificato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava importi Iva su corrispettivi non dichiarati. L’atto veniva definito con adesione del contribuente.
Successivamente il contribuente presentava istanza di rimborso di una somma oltre interessi. L’Ufficio rigettava l’istanza mediante silenzio rifiuto e poi con formale provvedimento di diniego, rilevando che il contribuente aveva omesso di annotare le fatture contestate nel registro tenuto ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente impugnava il diniego davanti alla CTP, che dichiarava l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al termine dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La CTR, in accoglimento dell’appello, esaminava invece il rispetto del termine biennale della domanda di restituzione e compensava le spese. L’Ufficio ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per ultrapetizione. Il secondo contesta la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile il termine biennale della domanda di restituzione, che non concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la CTP aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività, decorsi i sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.
La CTR, anziché soffermarsi su quel profilo di inammissibilità, ne ha d’ufficio esaminato un altro, eccentrico rispetto alle originarie censure: la proposizione dell’istanza di rimborso entro il perimetro biennale. Da qui l’evidente vizio di extrapetizione che inficia la sentenza d’appello.
Il principio è enunciato richiamando il limite che il potere-dovere di qualificazione giuridica incontra nel rispetto del petitum e della causa petendi: il divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Il vizio ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 644 del 2025 e Cass. n. 8048 del 2019.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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