Scudo fiscale e interposizione fittizia: onere di provare la coincidenza delle somme rimpatriate (Cass. civ. Sez. 5 n. 2590 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al regime di emersione e rimpatrio (cd. scudo fiscale), previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, non determina una preclusione all’esercizio dell’azione accertatrice. Il contribuente che invochi l’effetto di neutralizzazione fiscale ha l’onere di provare la riferibilità delle somme o delle attività oggetto della ripresa a quelle per cui ha fruito della procedura di emersione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera detenzione del certificato obbligazionario. In materia di accertamento, l’interposizione fittizia di una società non richiede che la stessa sia non operativa, potendo essa risultare del tutto assoggettata alla volontà dell’interponente, quando la particolare struttura organizzativa e lo stretto rapporto con l’organo amministrativo la degradino a mero schermo formale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo all’anno d’imposta 2009, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, previa rideterminazione del reddito di capitale. L’Ufficio, all’esito di verifiche condotte ex art. 32 del d.P.R. cit., contestava al contribuente di aver esercitato il controllo su diverse società, formalmente intestate a prestanome o familiari, attraverso le quali sarebbero transitate ingenti somme provenienti dalla smobilizzazione di assets detenuti presso una società lussemburghese.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla C.T.P., che accoglieva il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R. della Campania. Avverso la decisione d’appello, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Con riferimento al primo motivo, riguardante la nullità della sentenza per carenza di motivazione, il Collegio ha ritenuto fondata la censura, rilevando come l’apparato motivazionale della sentenza impugnata risultasse gravemente carente, limitandosi ad asserzioni apodittiche e tautologiche, senza dar conto dell’esame degli elementi probatori offerti dall’Amministrazione e senza spiegare le ragioni per cui la documentazione del contribuente avrebbe inficiato il quadro indiziario.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata, nel valorizzare la dichiarazione riservata presentata dal contribuente per fruire dello scudo fiscale, aveva omesso di accertare la coincidenza tra le somme movimentate sui conti riconducibili al contribuente e quelle oggetto di rimpatrio. Il possesso del certificato obbligazionario, ha precisato il Collegio, non è sufficiente a dimostrare che la somma di cui il contribuente era creditore fosse stata effettivamente rimpatriata e fosse esattamente quella colpita dalla ripresa fiscale.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha evidenziato che il giudice d’appello non si era confrontato con gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’interposizione fittizia, aggiungendo un principio di rilievo: l’interposizione non presuppone che la società interposta sia non operativa, potendo la stessa essere attiva ma integralmente assoggettata al volere del dominus, come affermato da Cass., Sez. 5, n. 9095 del 07/04/2025.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini gli atti alla luce dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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