Liquidazione delle spese processuali e inderogabilità dei minimi tariffari (Cass. civ. Sez. V n. 20800 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito di cassazione, il giudice non può modificare la statuizione sulle spese del giudizio di merito non investita dal ricorso per cassazione, perché coperta da giudicato interno. In tema di spese processuali, il giudice deve liquidare separatamente spese ed onorari per ciascun grado di giudizio, con specificazione delle singole voci, in modo da consentire il controllo sui criteri adottati. I parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non consentono di scendere al di sotto dei valori minimi tabellari, aventi carattere inderogabile, salvo il superamento dei massimi in casi eccezionali e con adeguata motivazione.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni, emesso in relazione a un’ordinanza del Tribunale ordinario di Frosinone. L’Agenzia delle Entrate, costituendosi, chiedeva l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, avendo annullato l’atto impositivo, ma rifiutava il rimborso delle spese legali. I giudici di prossimità dichiaravano cessata la materia del contendere e compensavano le spese; la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in appello, accoglieva il gravame condannando la parte soccombente alle spese, liquidandole in modo omnicomprensivo.
La contribuente ricorreva per cassazione. La Corte, con l’ordinanza n. 3741/2022, accoglieva il ricorso e rinviava ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Nel giudizio di rinvio la CTR del Lazio, con la sentenza n. 3889/2023, compensava le spese del primo grado e liquidava importi omnicomprensivi. Avverso tale decisione la contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 384 c. 2 c.p.c. e 63 del d.lgs. n. 546/1992. Ribadisce il principio secondo cui la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni o conclusioni diverse, salvo che siano rese necessarie dalle statuizioni della sentenza di cassazione.
Ne consegue che nel giudizio di rinvio non possono essere esaminati motivi diversi da quelli già formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata. La Corte rileva come il giudice del rinvio non avrebbe potuto modificare la statuizione relativa alla condanna alle spese del primo grado, non impugnata con il ricorso per cassazione e perciò coperta da giudicato interno. Su questa base il primo motivo è fondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza sulla liquidazione dei compensi. In assenza di diversa convenzione, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in quanto aventi carattere inderogabile. La liquidazione deve avvenire in modo distinto per ciascun grado di giudizio, consentendo così il controllo sui parametri applicati.
La Corte chiarisce che, a seguito delle modificazioni dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, non è più ammessa una riduzione superiore al 50% dei valori medi, mentre resta astrattamente possibile il superamento dei massimi solo in casi eccezionali e con specifica motivazione. Inoltre, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare, sia pur concisamente, l’eliminazione o riduzione delle singole voci richieste.
La Corte esamina poi le singole voci domandate: il rimborso delle spese vive, la maggiorazione fino al 30% per l’adozione di modalità informatiche ex art. 4 comma 1-bis d.m. n. 55/2014, e l’aumento ex art. 4 comma 8 d.m. n. 55/2014. Quanto alla maggiorazione informatica, precisa che non basta il mero utilizzo del processo telematico, richiedendosi tecniche redazionali più raffinate. Il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente, essendo ricompreso nella liquidazione del compenso. La liquidazione operata risulta contraria a tali principi, poiché non ha esaminato le voci di aumento espressamente domandate. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e nuovo rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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