La cartella post-decadenza da rateizzazione non richiede nuova motivazione sugli interessi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15474 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, il ruolo d’imposta non richiede la sottoscrizione del titolare dell’ufficio per la sua validità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con onere di prova contraria a carico del contribuente. La cartella di pagamento che consegue alla decadenza da un piano di rateizzazione accordato a seguito di accertamento con adesione non costituisce il primo atto della pretesa, sicché è congruamente motivata mediante il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori, senza necessità di indicare analiticamente i singoli saggi o le modalità di calcolo degli interessi. In tale evenienza non trova applicazione la procedura di cui all’art. 29 d.l. n. 78/2010, bensì la disciplina dell’iscrizione a ruolo prevista dall’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatagli per i periodi d’imposta 2006, 2008, 2009 e 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria richiedeva maggiori somme a titolo di Irpef, Iva e Irap, oltre accessori e sanzioni, a seguito della decadenza da una rateazione accordata dopo la definizione di un accertamento con adesione. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; in appello, il giudice regionale accoglieva parzialmente l’impugnazione, ritenendo illegittime per difetto di motivazione le cartelle con riferimento alla determinazione degli interessi, rigettando nel resto la domanda del contribuente. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato, in primo luogo, la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio. Sul punto, richiamando la giurisprudenza costante (in particolare Cass. n. 27561/2018), ha affermato che l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione, operando la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana. La natura vincolata del ruolo, privo di margini di discrezionalità amministrativa in fase di formazione, comporta l’applicazione del principio di irrilevanza dei vizi di invalidità di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990. L’onere di prova contraria grava sul contribuente, che deve allegare elementi specifici e concreti e non può limitarsi a una contestazione generica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della procedura “impoesattiva” di cui all’art. 29 d.l. n. 78/2010. La circostanza che le somme fossero dovute in seguito alla decadenza da un piano di rateazione conseguente ad accertamento con adesione impone il ricorso alla disciplina speciale dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997. Tale disposizione, in tutte le sue formulazioni succedutesi nel tempo, prevede costantemente l’iscrizione a ruolo delle somme residue in caso di inadempimento del piano rateale, confermando la legittimità della procedura di riscossione mediante cartella posta in essere dall’Amministrazione.
Il terzo motivo, concernente l’omessa motivazione delle cartelle quanto alla determinazione del dovuto, è stato dichiarato in primo luogo inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto né riprodotto gli atti impugnati. Nel merito, la doglianza è stata comunque ritenuta infondata: il contribuente, avendo richiesto la rateizzazione, aveva piena conoscenza dell’importo dovuto, sicché le cartelle emesse a seguito della decadenza non necessitavano di una motivazione analitica sulla quantificazione della pretesa.
Accolto invece il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22281/2022, secondo cui la cartella che segue un atto impositivo già determinativo del quantum debeatur è congruamente motivata, quanto agli interessi, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori. Nella specie, le cartelle non costituivano il primo atto della pretesa, essendo conseguenti all’accertamento con adesione e al piano di rateizzazione; la motivazione indicava peraltro la tipologia (interessi di mora), il rinvio all’art. 30 d.P.R. n. 602/1973 per la determinazione del tasso e la decorrenza dalla data di notifica. La sentenza è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’originario ricorso del contribuente.
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Nota della Redazione
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