Fallimento, vizi di costituzione del giudice e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 14862 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio della sentenza ex art. 158 c.p.c., è integrato soltanto dalla carenza totale di legittimazione di uno o più componenti dell’organo giurisdizionale o dalla loro assoluta inidoneità a farne parte, sì da rendere l’organo inconciliabile con quello previsto dalla legge. Non è ravvisabile alcuna nullità quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari competenze e pari funzioni, poiché la relativa irregolarità si esaurisce all’interno dell’organizzazione dell’ufficio e non opera verso l’esterno. Il ricorso per cassazione che non si confronti con le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le censure d’appello, è inammissibile per carenza di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Una ricorrente aveva proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di una società fallita, che aveva escluso un credito di € 25.000 insinuato per un asserito finanziamento concesso alla società in bonis. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’Appello aveva rigettato il gravame.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui il vizio di costituzione del giudice di primo grado, l’inammissibilità del giuramento decisorio e la violazione dei criteri di valutazione della prova. La curatela fallimentare non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice, sostenendo che la competenza a trattare la causa di opposizione allo stato passivo dovesse spettare in via inderogabile al giudice delegato ex artt. 98 e 99 l. fall. ante riforma 2006. La Corte dichiara il motivo inammissibile per palese carenza di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.: la ricorrente non offre alcun documento a sostegno — certificazione di cancelleria, ordini di servizio o disposizioni tabellari.

Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio di irregolare costituzione del giudice è integrato solo dalla carenza totale di legittimazione o dalla assoluta inidoneità del componente (Cass. S.U. n. 973/98 e n. 5339/80). La nullità non è ravvisabile quando si verifica una sostituzione tra giudici di pari competenze e pari funzioni (Cass. n. 13980/99 e n. 6953/97). Il principio è stato escluso in ipotesi di sostituzione tra giudici di pari funzione del medesimo ufficio (Cass. n. 11191/1995, n. 2212/1990, n. 5755/1982).

Dagli atti del fascicolo di primo grado emergeva che il precedente giudice delegato era stato assegnato ad altro incarico e che, con provvedimento presidenziale del 2.4.2008, la causa era stata assegnata a un diverso giudice, che aveva ritualmente composto il collegio decidente. Ne discende che ogni irregolarità della designazione del nuovo giudice istruttore — non documentata ma solo allegata — si esaurisce all’interno dell’organizzazione dell’ufficio.

Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione del giuramento de scientia, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la sentenza impugnata presenta plurime rationes decidendi, tra cui il mancato assolvimento dell’onere probatorio sulla destinazione del versamento a titolo di mutuo o di conferimento in conto capitale. A ciò si aggiunge che le scritture contabili della società non sono opponibili al curatore, terzo rispetto all’imprenditore fallito.

Il motivo che censura la valutazione delle prove è anch’esso inammissibile, risolvendosi in una pedissequa reiterazione delle argomentazioni d’appello, prive di critica argomentata al decisum. La Corte ribadisce il principio per cui il motivo che ometta di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 359/2005, Sez. Un. n. 16598 e n. 22226 del 2016, n. 7074/2017). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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