Nessun diritto di ripensamento sulla scelta del regime pensionistico anticipato (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 79 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regime pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna” e quello c.d. “Quota 100” non sono sovrapponibili: pur trattandosi in entrambi i casi di trattamenti anticipati, presentano connotati non del tutto assimilabili, sicché la domanda di accesso al secondo, presentata dopo la liquidazione del primo, è oggettivamente nuova. L’ordinamento previdenziale pubblico non configura alcun jus poenitendi in capo al richiedente: l’art. 203 del d.P.R. n. 1092/1973 consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza solo nei casi tipizzati dall’art. 204, tutti riconducibili a vizi revocatori legati a errori dell’Ufficio, sopravvenienza di documenti o dichiarata falsità di questi. Essendo le eccezioni di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, il soggettivo errore di scelta del prodotto pensionistico da parte dell’interessato non giustifica il mutamento del titolo, comportando la trasformazione richiesta non un mero cambio del titolo giuridico, ma la riliquidazione della pensione con diverso importo, per la quale occorre una norma espressa. I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, non onerano l’Ente previdenziale di sostituirsi all’assicurato nella scelta del regime più conveniente.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un Comune e iscritta alla Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, aveva presentato l’8 aprile 2021, tramite patronato, domanda telematica di pensione di anzianità espressamente optando per il regime sperimentale c.d. “Opzione donna”. Aveva poi presentato il 13 aprile 2021 domanda di collocamento a riposo per conseguire la pensione anticipata c.d. “Quota 100” dal 16 ottobre 2021.
Il 28 ottobre 2022, sempre tramite patronato, la ricorrente presentava una nuova domanda telematica denominata “Quota 100”, deducendo che il patronato si era avveduto di un mero errore di scelta del prodotto. L’INPS respingeva l’istanza con comunicazione del 10 novembre 2022, rilevando l’inammissibilità della ritrattazione della domanda già definita. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, la ricorrente adiva il giudice contabile chiedendo, in via principale, il riconoscimento del diritto a “Quota 100” dal 16 ottobre 2021 e, in via subordinata, dal 1 novembre 2022.
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, osservando che i principi di buona fede non possono onerare l’Istituto di accorgersi di presunti errori di scelta e che “Quota 100” comporta limitazioni sconosciute a “Opzione donna”.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che i due regimi non sono sovrapponibili. Pur trattandosi in ambo i casi di trattamenti pensionistici anticipati, essi vantano connotati non del tutto assimilabili, il che rende la domanda del 28 ottobre 2022 oggettivamente nuova rispetto a quella dell’8 aprile 2021. Ne deriva che l’ordinamento previdenziale pubblico osta alla configurazione dello jus poenitendi esercitato dalla parte.
Il giudice ricostruisce la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973: dopo la scansione del procedimento di liquidazione, il contrarius actus della revoca o modifica è rigorosamente tipizzato. L’art. 203 ammette la revoca o modifica del provvedimento definitivo da parte dell’ufficio solo secondo le norme degli articoli successivi; l’art. 204 enumera le ipotesi riconducibili al genus dei vizi revocatori, tutti legati a errori di fatto o di diritto dell’Ufficio, alla sopravvenienza di documenti o alla dichiarata falsità di questi ultimi. Poiché le eccezioni sono soggette a stretta interpretazione ex art. 14 delle Preleggi, e la fattispecie in esame è legata a un soggettivo errore della pensionata, essa non è sussumibile in alcuna delle categorie tipiche: il mutamento di opzione non può avere seguito.
La Corte sottolinea che la trasformazione richiesta non integra un mero cambiamento del titolo giuridico, comportando invece la riliquidazione della pensione con determinazione di un diverso importo: è quindi necessaria una norma che espressamente preveda il passaggio a un diverso regime pensionistico, norma che non si rinviene. Richiama al riguardo Cass. civ., sez. un., n. 8433 del 2004, secondo cui il problema va impostato nell’ambito della disciplina dei singoli istituti.
Neppure giova il principio invocato dalla ricorrente circa l’opzione per il titolo più vantaggioso (Cass. civ., sez. lav., n. 11736 del 2010). Difetterebbe, infatti, un miglioramento oggettivo: nel regime “Quota 100” la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo i redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019; divieto che non opera nel caso di “Opzione donna”.
Infine, non è censurabile la condotta dell’INPS. I principi di collaborazione e buona fede, pure richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, non possono imporre all’Istituto di sostituirsi all’assicurato nella scelta del regime, legato alle peculiari esigenze del singolo. La correttezza va parametrata alle complessive circostanze di un sistema previdenziale di massa, caratterizzato da un elevatissimo numero di utenti. Il ricorso è quindi rigettato in ogni sua parte; le spese processuali sono integralmente compensate in applicazione dell’orientamento di Corte cost. n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.