Dipendente pubblico, attività non autorizzata e danno erariale da mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 20 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che svolge incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, in assenza della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, è tenuto a riversare quanto percepito. L’obbligo restitutorio trova il proprio presupposto nell’assenza di autorizzazione e nell’espletamento dell’incarico, non nell’effettiva percezione di una retribuzione, come si desume dagli art. 53, commi 7 e 7 bis, del D. Lgs. n. 165/2001. La sua omissione integra responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, con funzione dissuasiva e sanzionatoria a presidio del dovere di esclusività del pubblico impiego, in attuazione dell’art. 98 Cost. Il giudizio contabile è informato al criterio della preponderanza dell’evidenza, o del più probabile che non.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedendone la condanna al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, della somma di euro 6.752,98, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Il procedimento trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, che avrebbe accertato lo svolgimento, nell’anno 2022, di attività lavorativa non autorizzata presso una società esercente riparazione e manutenzione di navi.

Secondo l’ufficio requirente, il convenuto avrebbe prestato mansioni di operaio generico, tre giorni a settimana, senza contratto e in violazione del regime di esclusività di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957. La difesa ha eccepito l’omessa notifica dell’invito a dedurre e, nel merito, ha sostenuto l’insussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro retribuito, qualificando la frequentazione del cantiere come attività gratuita prestata per ragioni di amicizia.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione preliminare, rilevando che agli atti risulta la prova della corretta notificazione dell’invito a dedurre ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Nel merito, la domanda risarcitoria è accolta solo parzialmente.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione. In caso di inosservanza, il compenso dovuto deve essere versato, a cura dell’erogante o del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza. La riforma introdotta dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012 ha previsto, al comma 7 bis, che l’omissione del versamento costituisca ipotesi di responsabilità erariale.

La necessità della previa autorizzazione risponde alla logica di garantire il corretto e imparziale espletamento della prestazione, consentendo all’amministrazione di verificare l’eventuale conflitto di interessi e la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro. I doveri di esclusività del pubblico impiego scontano divieti più ampi rispetto a quelli del rapporto privato, ove l’art. 2105 cod. civ. limita il divieto alle sole attività svolte in concorrenza.

Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge, ad avviso della Corte, un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutabile secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza. Il convenuto non ha fornito prova di aver richiesto le autorizzazioni, dichiarando anzi di ritenerle non necessarie. La tesi della prestazione gratuita è giudicata non credibile, avendo egli svolto attività secondo un orario prestabilito e con mansioni definite per 864 ore. La difesa confonde, inoltre, il procedimento sanzionatorio verso la società con il giudizio per danno erariale, che deriva dal mancato riversamento delle somme percepite senza autorizzazione.

Quanto alla determinazione del danno, la Corte rileva che il calcolo della Procura, basato per analogia sulla retribuzione di altro lavoratore, non tiene conto che il rapporto era “in nero” e che il datore non versava contributi né imposte. Il compenso percepito è dunque quantificato equitativamente in 5.000 euro. Sulla somma sono dovute la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell’evento dannoso e, dalla pubblicazione della sentenza, gli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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