Resistenza a pubblico ufficiale e divincolamenti non meramente passivi (Cass. pen. Sez. VII n. 6170 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta costui non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga. La verifica sulla natura della condotta costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata e non illogica. È altresì insindacabile la valutazione che esclude la concessione delle attenuanti generiche in assenza di elementi valorizzabili e la conferma della recidiva, ove fondata sull’analitica indicazione dei precedenti penali.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una condanna pronunciata in primo grado nei confronti di tre imputati per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 09.02.2024, confermava integralmente la decisione, ritenendo accertate le condotte violente e minacciose poste in essere dagli imputati per opporsi agli operanti.
Avverso tale pronuncia i condannati proponevano ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione. Essi sostenevano, in particolare, che i fatti dovessero essere qualificati come meri divincolamenti, al più riconducibili a una forma di resistenza passiva. Contestavano inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della ritenuta recidiva. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze già formulate in appello, risultano manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva, infatti, adeguatamente evidenziato le singole condotte violente e minacciose realizzate dagli imputati per opporsi agli operanti.
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la qualificazione della condotta. Prive di fondamento sono, per la Suprema Corte, le censure secondo cui si sarebbe trattato di meri divincolamenti riconducibili a resistenza passiva. Il Collegio richiama un proprio precedente — Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 – 01 — secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi finalizzato a impedire il proprio arresto, ogni qualvolta il soggetto non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga.
La Corte verifica come tale situazione sia certamente sussistente nel caso di specie, per come ricostruita dalla sentenza impugnata. Il discrimine tra resistenza attiva e mera opposizione passiva si fonda dunque sull’impiego della forza diretto a neutralizzare l’azione dell’operante, accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
Quanto agli ulteriori motivi, la Suprema Corte li ritiene parimenti inammissibili. La Corte territoriale, con motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità, ha escluso l’applicabilità dell’art. 62-bis cod. pen. per l’insussistenza di elementi valorizzabili, anche alla luce della mancanza di resipiscenza degli imputati. Ha inoltre indicato in modo analitico i precedenti penali a carico dei ricorrenti, dimostrativi di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, giustificando così la conferma della recidiva già ritenuta dal primo giudice.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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