Minaccia di calunnia e pretesa non dovuta integrano estorsione aggravata (Cass. pen. Sez. II n. 1797 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di truffa, la condotta di chi prospetti alla vittima una denuncia per un reato inesistente al fine di ottenere il pagamento di una somma non dovuta. La pretestuosità della richiesta, accompagnata dalla minaccia di calunniare la persona offesa consapevolmente innocente, configura il male ingiusto richiesto dall’art. 629 cod. pen. Ai fini della qualificazione non rileva la prospettazione di azioni legali, quando la possibilità di adire il giudice sia priva di concretezza e costituisca mera opinione soggettiva dell’agente. La fattispecie è aggravata dall’approfittamento della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un sinistro stradale simulato. Un uomo, alla guida di uno scooter, faceva segno a una conducente di fermarsi, sostenendo di essere stato investito durante un sorpasso. Le mostrava graffi sull’autovettura e danni al mezzo, quindi — qualificandosi come carrozziere — quantificava il danno in circa cinquecento euro. Mostrando un tutore al braccio, prospettava alla donna che l’avrebbe denunciata per lesioni e le avrebbe fatto ritirare la patente ove non avesse risolto direttamente sul posto.
La donna, intimorita, pagava la somma. Il Gup del Tribunale di Firenze aveva condannato l’imputato per il reato riqualificato come truffa aggravata, assolvendo dal tentativo di truffa contestato in via autonoma. La Corte di appello di Firenze confermava la decisione. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ricorreva per cassazione, deducendo la erronea qualificazione giuridica del fatto e l’omessa valutazione dei precedenti penali ai fini della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale accoglie il primo motivo, ritenendo la qualificazione del fatto come estorsione più corretta rispetto a quella di truffa c.d. vessatoria. Il percorso dei giudici di merito muoveva dalla considerazione che la minaccia di denunciare la donna per lesioni, ovvero di farle ritirare la patente, non costituisse conseguenza diretta dell’agire dell’imputato, richiedendo un successivo accertamento giudiziale o amministrativo.
La Corte di legittimità ribalta tale impostazione sulla base di un dato oggettivo: l’imputato non aveva subito alcuna lesione, poiché il tutore era stato apposto per patologie preesistenti e non provocate dalla persona offesa. La richiesta di denaro, avanzata prospettando la denuncia per un reato inesistente nei confronti di una persona che l’agente sapeva innocente, rende la pretesa economica ingiusta e sostenuta dalla minaccia di calunniare la vittima ove non avesse pagato.
Il Collegio richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: integra il delitto di estorsione la pretesa azionata per scopi eccentrici rispetto a quelli per i quali il diritto è riconosciuto, o comunque non dovuta nell’an o nel quantum, onde conseguire un profitto contra ius. In particolare, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie per ottenere somme non dovute o manifestamente sproporzionate integra il delitto ove l’agente ne sia consapevole, individuandosi il male ingiusto nella pretestuosità della richiesta. Sono richiamate Sez. II n. 19680 del 12.04.2022 e Sez. VI n. 47895 del 19.06.2014.
La Corte rileva inoltre che l’aggravante della minorata difesa era già stata riconosciuta dal tribunale e che il relativo motivo di appello dell’imputato era stato disatteso: poiché tale punto non è stato impugnato con il ricorso, la statuizione è coperta dal giudicato. Il fatto va dunque riqualificato ai sensi degli artt. 629 e 61, comma primo, n. 5, cod. pen.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo accoglie. La motivazione dei giudici di merito sull’esclusione della recidiva si fondava sulla risalenza dei precedenti, individuati in condanne irrevocabili nel 2017 e nel 2018. Il pubblico ministero aveva però segnalato una ulteriore condanna del 2022, per truffe commesse nel 2019, non considerata dalla Corte di appello. La motivazione risulta così fondata su una situazione processuale non rispondente agli atti, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla recidiva.
Il terzo motivo è assorbito, restando la rivalutazione delle circostanze attenuanti generiche condizionata alla riqualificazione del fatto e all’esito del nuovo giudizio sulla recidiva. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.