Molestie telefoniche: irrilevante il mancato blocco dell’utenza (Cass. pen. Sez. I n. 32770 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso con il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita. L’eventuale interruzione dell’azione molesta o disturbatrice, tenuta per petulanza o per biasimevole motivo, non può che intervenire dopo che la stessa si è già realizzata. La contravvenzione non è necessariamente abituale, potendo perfezionarsi anche con una sola azione; è tuttavia sufficiente la coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, restando irrilevanti le ragioni che hanno spinto l’agente ad agire.
Il Fatto
Con sentenza del 30 aprile 2024 il Tribunale di Vibo Valentia condannava il ricorrente alla pena di euro cento di ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., contestato per avere arrecato molestia e disturbo alla persona offesa mediante ripetute chiamate vocali e messaggi di testo, nel periodo compreso tra il 13 e il 31 dicembre 2022, al fine di riallacciare la relazione sentimentale ormai cessata. Il giudice di merito fondava il giudizio di responsabilità sulla deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile, e sui riscontri documentali allegati alla querela.
Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie, con particolare riferimento a un episodio del 19 dicembre 2022, e l’assenza di prova della condotta petulante o del biasimevole motivo; con il secondo motivo lamentava la radicale assenza di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove dalla funzione della norma incriminatrice, che tutela la tranquillità pubblica: il turbamento della quiete del singolo rileva per la sua incidenza sull’ordine pubblico, cosicché l’interesse individuale riceve protezione soltanto riflessa. L’elemento materiale consiste nella molestia o nel disturbo realizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con il mezzo del telefono. La molestia altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica della persona, secondo il significato comune recepito dalla Corte costituzionale n. 172 del 7 maggio 2014.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui occorre una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale, a prescindere dal contenuto della comunicazione (Sez. F n. 45315 del 2019). La condotta deve essere tenuta per petulanza o per altro biasimevole motivo, intendendosi per petulanza un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà (Sez. I n. 6064 del 2018). Il reato non è necessariamente abituale e può perfezionarsi con una sola azione (Sez. I n. 3758 del 2014).
Sul punto decisivo, la Sezione ribadisce che, quando il reato è commesso con il mezzo telefonico, rileva il carattere invasivo del mezzo e non la possibilità per il destinatario di prevenire l’azione perturbatrice (Sez. I n. 37974 del 2021). Da tale premessa la Corte trae la conseguenza che la condotta molesta deve essere prima avvertita come tale, sicché la possibilità di interromperla non può che sorgere dopo che la molestia si è già realizzata.
Su queste basi la Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. L’episodio del pianerottolo è inconferente, poiché la condanna riguarda le chiamate e i messaggi intercorsi tra il 13 e il 31 dicembre 2022 e quell’episodio non è menzionato nella motivazione. Le residue doglianze sollecitano una inammissibile rivalutazione del merito. Il collegio prende inoltre posizione critica su Sez. I n. 40033 del 2023, resa in tema di messaggistica Instagram e Facebook, e formula il principio qui ribadito.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui la particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione, in relazione al reato di molestia, nel caso di reiterazione della condotta tipica, senza necessità di esplicita motivazione sul punto (Sez. I n. 1523 del 2019). La doglianza è comunque non proponibile, non risultando la richiesta mai formulata al giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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