Concordato in appello: istanza tardiva se depositata il giorno dell’udienza (Cass. pen. Sez. II n. 9382 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, la dichiarazione con cui le parti concordano sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e la rinuncia agli altri motivi devono essere presentate nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen. e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Ne consegue che l’istanza depositata il giorno stesso dell’udienza è tardiva e non consente l’accesso al rito speciale previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. Il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti per verificare la violazione denunziata e, in mancanza di annotazione dell’orario di acquisizione, non può ritenersi provato che il deposito sia avvenuto prima della celebrazione dell’udienza.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2024, confermava la condanna di primo grado per il delitto di ricettazione. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione dolendosi del fatto che la corte territoriale avesse negato l’accesso al concordato in appello.
Nella ricostruzione difensiva, all’udienza dell’11 settembre 2024 era stata avanzata istanza di rinvio in attesa dell’esito di un procedimento esecutivo, relativo ad altre condanne collocate nel medesimo arco temporale del reato contestato. Il processo era stato rinviato al 30 ottobre 2024. Nelle more, alla luce della continuazione riconosciuta in sede esecutiva tra due pronunce dello stesso tribunale, la difesa avanzava istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con parere favorevole del Procuratore generale, depositata lo stesso giorno dell’udienza. La corte territoriale dava atto della riserva formulata, ma affermava in sentenza che nessuna richiesta era giunta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo al centro della decisione la disciplina del termine per accedere al concordato. Il dato normativo di riferimento è l’art. 599-bis cod. proc. pen., che richiama il termine di quindici giorni prima dell’udienza, previsto a pena di decadenza.
Secondo la Corte, anche ammettendo che l’istanza sia stata presentata prima della celebrazione dell’udienza, essa sarebbe comunque tardiva. Il giudice di legittimità ha constatato direttamente — esercitando la propria funzione di giudice del fatto processuale — che l’istanza risulta depositata nello stesso giorno dell’udienza e che su di essa non è annotato l’orario di acquisizione da parte dell’ufficio. Non risulta quindi provato che il deposito sia avvenuto prima del termine dell’udienza.
Il percorso argomentativo non lascia spazio alla tesi difensiva fondata sulla riserva formulata in precedenza e sul parere favorevole del Procuratore generale. Il rispetto delle forme e del termine decadenziale è rimasto comunque carente, e ciò preclude l’ingresso nel rito concordatario.
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all'impugnazione
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso