Terzo nel sequestro preventivo, la tutela passa dalla verifica dei crediti (Cass. pen. Sez. III n. 31320 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che assuma la titolarità di diritti sui beni oggetto di sequestro preventivo non può ottenerne la restituzione nel procedimento cautelare reale, ma deve far valere le proprie pretese nella sede della verifica dei crediti disciplinata dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. L’appello cautelare di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando l’impugnazione sia meramente ripropositiva di un’istanza già disattesa con decisione non contestata. L’interesse ad impugnare è concreto e attuale solo se il gravame è idoneo a produrre un risultato immediatamente vantaggioso nella sfera giuridica dell’impugnante.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con una società un contratto di investimento denominato “Conto Tesoro”, avente ad oggetto metalli preziosi. Nel contesto di un procedimento per associazione per delinquere, reati tributari ed altro, il G.i.p. presso il Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo in data 19.10.2022, coinvolgendo anche le quote delle società presso cui il metallo era in custodia.
Il ricorrente, qualificandosi terzo estraneo ai fatti, aveva presentato istanza di dissequestro dell’oro ovvero del controvalore in denaro. Il G.i.p., con provvedimento del 09.12.2024, l’aveva dichiarata inammissibile per carattere meramente ripropositivo di questioni già esaminate. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’11.02.2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello cautelare. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo preclusivo. Il G.i.p. aveva già rigettato un’analoga istanza il 24.11.2023 senza che fossero dedotti elementi nuovi. Il Tribunale aveva posto tale effetto preclusivo a fondamento della declaratoria di inammissibilità, ma la difesa non lo aveva contestato né con l’atto di appello né in sede di legittimità. L’appello cautelare è quindi originariamente inammissibile.
Il Collegio consolida il principio con il richiamo a Sez. 6 n. 1919 del 10.12.2024, dep. 2025, Franceschi, secondo cui l’impugnazione cautelare deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare motivi specifici, con specificità proporzionata alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Conforme è il richiamo a Sez. 5 n. 9432 del 12.01.2017, Cimino, applicabile anche all’appello cautelare reale. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato il difetto di interesse ad impugnare, alla luce di Sez. Un. n. 28911 del 28.03.2019, Papaleo: il gravame deve assicurare un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante.
Sul piano sostanziale, il Tribunale aveva escluso la possibilità di ottenere il dissequestro dell’oro: l’amministratore giudiziario aveva ottenuto l’autorizzazione del G.i.p. alla vendita del metallo, con versamento del ricavato, e nelle operazioni di ricognizione non era stato reperito oro specificamente identificato e destinato al prodotto contrattuale. Ne era derivata la qualificazione del ricorrente come titolare di un mero diritto di credito, da far valere avanti al giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011, con fissazione dell’udienza ex art. 57.
La Corte rileva che la difesa non ha confutato tale passaggio: ha anzi riconosciuto l’applicabilità del codice antimafia e il meccanismo di verifica concorsuale, senza spiegare perché il ricorrente ne dovrebbe essere esentato. La buona fede, già riconosciuta dal Tribunale, è presupposto della verifica del credito, non titolo per sottrarvisi. Anche seguendo la prospettiva contrattuale del G.i.p., le facoltà derivanti dal contratto potranno essere esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, eventualmente subentrante ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011. Nessun risultato vantaggioso può dunque scaturire dall’incidente cautelare. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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