Revoca della sospensione condizionale e obbligo di acquisire il fascicolo di cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 34028 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio. La mera indicazione dei precedenti risultante dal certificato del casellario non assolve l’onere di controllo, non consentendo di accertare se il giudice della cognizione avesse o meno conoscenza documentale delle condanne ostative. La revoca opera comunque come provvedimento meramente ricognitivo di una condizione risolutiva, con effetti ex tunc.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla ricorrente in tre distinte occasioni: dal Tribunale di Varese, dal Tribunale di Forlì e dallo stesso Tribunale di Busto Arsizio. La revoca è stata fondata sull’esistenza di precedenti condanne, ritenute ostative alla concessione del beneficio.
La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’illegittimità della revoca in ragione dei limiti del principio di specialità in materia di estradizione e, con il secondo, l’assenza di verifiche sui fascicoli del giudizio di cognizione, essendosi il giudice limitato ad acquisire l’elenco fornito dal pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo. Il richiamo è al principio fissato da Sez. I n. 47071 del 12.06.2018, secondo cui, in tema di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, il trasferimento in Italia del detenuto con il suo consenso per l’esecuzione della pena non comporta violazione del principio di specialità di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 161/2010, quando la revoca del beneficio consegua ex lege al riconoscimento della sentenza stessa e riguardi benefici concessi per fatti anteriori. Il ricorso, del resto, non specifica gli estremi del procedimento di estradizione né documenta di aver prospettato le relative censure al giudice dell’esecuzione.
Quanto alla prima delle condanne considerate, la Corte osserva che il certificato del casellario mostra l’intervento di una nuova condanna non sospesa entro il successivo quinquennio: si tratta di un motivo di revoca ex lege, espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata e non contestato dalla difesa.
In relazione alla seconda condanna, il provvedimento di revoca adottato dal Tribunale di Ravenna ha prodotto effetti retroattivi. Il provvedimento di revoca svolge infatti una funzione meramente ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, con effetti ex tunc, come affermato da Sez. V n. 34332 del 12.04.2005. Ne segue che la successiva sospensione sarebbe stata preclusa in radice, essendo intervenuta dopo due condanne per delitto ormai non sospese.
È sul terzo profilo che il ricorso è parzialmente fondato. Il giudice dell’esecuzione, prima di disporre la revoca, non ha acquisito il fascicolo che era stato a disposizione del giudice della cognizione. Così facendo non si è conformato alla regola dettata da Sez. Un. n. 37345 del 23.04.2015, per la quale la revoca è possibile a meno che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, con obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio, e ribadita da Sez. Un. n. 36460 del 30.05.2024.
L’ordinanza è pertanto annullata limitatamente alla sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25.09.2024, divenuta irrevocabile il 26.11.2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al medesimo Tribunale. Il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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