Diffamazione a mezzo stampa: “mammasantissima” integra reato anche in satira (Cass. pen. Sez. 5 n. 12359 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che si salda con quella di primo grado, condividendone l’analisi e la valutazione degli elementi di prova, costituisce una doppia conforme ai fini del sindacato di legittimità. Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificarne la completezza, la correttezza interpretativa e la tenuta logica. Le espressioni che si risolvono in mere insinuazioni prive di riscontro, attribuendo alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati, integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Il termine “mammasantissima”, evocando l’esponente mafioso di primo piano, è idoneo a ingenerare nel lettore medio la convinzione di condotte illecite in assenza di ancoraggio a un fatto determinato, configurando una gratuita aggressione alla reputazione. Ai fini della scriminante del diritto di cronaca, anche se il fatto riportato è vero, occorre considerare le modalità con cui la notizia viene offerta, inclusi commenti e insinuazioni suscettibili di deformare la verità.

Il Fatto

Il difensore di un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, commesso ai danni di un soggetto indicato come personaggio politico di rilievo e imprenditore. L’imputato era stato condannato alla pena della multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La difesa, con un unico motivo di ricorso, deduceva il vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato il tenore satirico e di critica delle espressioni contestate, ritenute non lesive della reputazione e dell’onore del destinatario e comunque non indirizzate esclusivamente alla persona offesa ma anche al gruppo politico di appartenenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che nel corpo del ricorso la censura relativa all’attribuzione dell’articolo all’imputato risultava solo preannunciata ma non sviluppata, con conseguente inammissibilità sul punto. Ha inoltre qualificato la sentenza impugnata come doppia conforme, in quanto la motivazione dell’appello si saldava con quella di primo grado, formando un unico complesso corpo argomentativo, con criteri omogenei e frequenti riferimenti alle determinazioni assunte dal primo giudice, richiamando i precedenti di legittimità in materia.

Quanto al sindacato sui vizi di motivazione, la Corte ha ricordato che il giudice di legittimità non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, fornito una corretta interpretazione e applicato le regole della logica. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano fornito una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello, sicché la motivazione risultava esaustiva e immune dalle censure, ritenute assai generiche.

Quanto al merito, la Corte ha evidenziato che la difesa nulla aveva articolato in merito alla veridicità delle espressioni utilizzate nell’articolo, risoltosi in mere insinuazioni prive di riscontro. Ha richiamato il principio per cui tali insinuazioni, attribuendo alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati, integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa, citando il precedente di Sez. 5, n. 4298 del 2015.

La frase incriminata, in particolare il termine “mammasantissima”, evocante l’esponente mafioso di primo piano, è stata ritenuta idonea a ingenerare nel lettore medio la convinzione di illeciti anche molto gravi, in assenza di alcun ancoraggio a un fatto determinato. La Corte ha precisato che, ai fini della scriminante del diritto di cronaca, anche in presenza di un fatto vero, occorre avere riguardo alle modalità di esposizione della notizia, inclusi commenti e insinuazioni capaci di deformare la verità, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 10257 del 1992. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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