Falso ideologico: annullamento con rinvio per motivazione carente sul dolo del compartecipe (Cass. pen. Sez. 5 n. 1344 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falso ideologico, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 479 cod. pen. non può essere desunto da mere anomalie del procedimento amministrativo, ma esige una motivazione personalizzata che dia conto della consapevolezza, in capo all’agente, di attribuire al documento un contenuto giuridicamente vincolante e non veritiero. È pertanto affetta da vizio di motivazione la sentenza che, in presenza di un concorrente estraneo alle vicende sottostanti il falso, ometta di distinguere la sua posizione da quella degli altri imputati, valorizzando elementi indiziari generici, come l’irregolarità dell’adempimento spontaneo, senza specificare le ragioni per cui il compartecipe avrebbe avuto interesse o consapevolezza della falsità. In tema di abolitio criminis, qualora la causa di non punibilità sopravvenga dopo una “doppia conforme” di sostanziale sussistenza del fatto, il giudice deve pronunciare la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, salvo che l’insussistenza del fatto emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, ossia come mera “constatazione” e non come “apprezzamento”.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, riformando la sentenza del Tribunale di Oristano, aveva rideterminato la pena nei confronti di tre imputati, confermandone la responsabilità per il delitto di falso ideologico in relazione alla redazione di un verbale di constatazione nel quale si dava atto di una diffida inesistente. Il Tribunale aveva invece assolto due degli imputati, padre e figlia, dal reato di abuso d’ufficio, perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato a seguito dell’intervento abrogativo.
Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo l’assenza dell’elemento soggettivo del reato di falso in capo a uno di essi, descritto come un funzionario estraneo alle vicende di abuso, e l’omessa pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto in relazione all’abuso d’ufficio. La difesa sosteneva che il riferimento alla diffida contenuto nel verbale fosse un refuso di un format standardizzato, privo di offensività per la fede pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del funzionario, rilevando che la sentenza impugnata aveva fornito una risposta inadeguata alla doglianza sull’elemento soggettivo. I giudici di merito avevano fondato la condanna su una presunta anomalia procedimentale, consistente nell’adempimento spontaneo in assenza di diffida, ma non avevano offerto alcuna motivazione personalizzata circa la consapevolezza del ricorrente di porre in essere un falso, non essendo emersa alcuna sua cointeressenza nelle vicende contestate agli altri imputati.
La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla posizione del funzionario, disponendo un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello. Ha invece dichiarato infondati i ricorsi degli altri imputati, sia con riguardo alla doglianza sul dolo del reato di falso sia con riferimento alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto nel reato di abuso d’ufficio.
In ordine a tale ultimo profilo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 46688 del 2016, Schirru, evidenziando come la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” debba prevalere solo quando l’abolitio criminis sia intervenuta dopo una sentenza assolutoria di primo grado per insussistenza del fatto. Nel caso di specie, invece, l’abrogazione era sopravvenuta a una “doppia conforme” di sostanziale sussistenza dei reati, sicché il giudice aveva correttamente applicato l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., pronunciando la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
La Corte ha infine osservato come le doglianze difensive non integrassero alcun concreto interesse all’impugnazione, non essendo configurabile una mera pretesa teorica all’esattezza giuridica della decisione, e come l’evidenza dell’insussistenza del fatto dovesse emergere come percezione ictu oculi, incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, Tettamanti.
Nota della Redazione
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