Inammissibile il ricorso sulle attenuanti generiche e sulla recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 30148 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga censure manifestamente infondate in ordine all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio è inammissibile. La Corte territoriale che motivi in maniera logica, coerente e puntuale sulla configurazione del reato di cui all’art. 337 cod. pen., sul nesso funzionale tra la violenza e l’atto dell’ufficio, sulla sussistenza del delitto di lesioni aggravate ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in sede di legittimità. Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito riservata al giudice dell’appello, là dove questi abbia fatto buon governo dei principi operanti in materia.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i reati di cui agli artt. 99, 337, 341-bis e 582-576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 18.11.2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo motivi in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza e di lesioni, all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i motivi di ricorso rilevando che essi sono inammissibili perché hanno ad oggetto censure manifestamente infondate. Il ricorrente, in sostanza, ha riproposto in sede di legittimità le stesse doglianze già valutate dal giudice dell’appello, senza addurre argomenti idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, osserva il Collegio, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tutti i profili devoluti. Quanto al reato di cui all’art. 337 cod. pen., essa ha ricostruito, in modo particolare, il nesso funzionale tra la violenza e l’atto dell’ufficio, con richiamo espresso alle pagine 6-7 della sentenza impugnata.

Con riferimento al delitto di lesioni aggravate ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., la Corte di merito ne ha affermato la sussistenza con argomentazione puntuale (pagine 7-9). Quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso la recidiva richiesta dall’interessato, rilevando che la questione non era oggetto di motivo di appello e che comunque la doglianza era infondata, alla luce dei plurimi precedenti specifici desumibili dal certificato del casellario (pagine 9-10).

Infine, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, richiamati nel precedente Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693, riferendosi agli elementi ritenuti decisivi e senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (pagina 10).

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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