Violazione delle prescrizioni e abitualità nella frequentazione di pregiudicati (Cass. pen. Sez. 1 n. 8251 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui sanziona la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone sottoposte a misure di prevenzione o pregiudicate, ha natura necessariamente abituale e richiede una serialità di comportamenti ovvero una reiterata frequentazione, non essendo sufficiente il mero superamento del singolo episodio di contatto. La pluralità degli incontri e la loro ravvicinata successione temporale integrano il requisito dell’abitualità, il cui accertamento non è escluso dal rapporto di parentela con i soggetti frequentati. La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. implica un apprezzamento complessivo della condotta, esteso alle modalità e al contesto, ed è insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata. La censura sulla recidiva che non si confronti con la motivazione del giudice di merito è generica e inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato tratto a giudizio per aver violato le prescrizioni relative al divieto di associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione. Gli erano stati contestati plurimi episodi di frequentazione risalenti al 2015, tra cui incontri con soggetti destinatari di avviso orale e con persone pregiudicate, alcune delle quali suoi familiari.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado, rigettando le censure difensive relative alla configurabilità dell’elemento oggettivo del reato, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e all’esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate, generiche o non consentite in sede di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 ha natura necessariamente abituale e richiede una serialità di comportamenti ovvero una reiterata frequentazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero superamento del singolo episodio di contatto. Nel caso di specie, la pluralità degli incontri, la loro ravvicinata successione temporale e la qualità soggettiva delle persone frequentate integravano il requisito dell’abitualità. La Corte ha precisato che l’irrilevanza penale della condotta non può essere desunta dal rapporto di parentela con i soggetti frequentati, potendo il sorvegliato richiedere apposita autorizzazione se sussistono esigenze lecite. La censura difensiva, inoltre, si risolveva in una mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la non lieve entità della condotta, desumibile dal numero dei contatti accertati e dalla complessiva personalità del prevenuto. La valutazione in ordine alla particolare tenuità dell’offesa implica un apprezzamento complessivo della condotta, non limitato al singolo episodio.
Quanto al terzo motivo, la censura sulla recidiva è stata giudicata generica e meramente assertiva, non idonea a scalfire la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata. La valutazione sull’applicazione della recidiva costituisce espressione di un giudizio discrezionale del giudice di merito, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o della totale assenza di motivazione.
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Nota della Redazione
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