Termine semestrale non decadenziale per domanda quiescenza ai fini degli scatti (TAR Lazio n. 8465 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale. L’eventuale presentazione della domanda in annualità successive non incide sul diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, sempre che il richiedente, ove appartenente alle forze di polizia a ordinamento militare, possieda il duplice requisito dei 55 anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, applicandosi esclusivamente ai fini della determinazione della base pensionabile.
Il Fatto
Un soggetto già appartenente all’Arma dei Carabinieri adiva il TAR Lazio per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire i benefici economici derivanti dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al ricalcolo dell’indennità di buonuscita. Il ricorrente deduceva la sussistenza dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla norma, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione del beneficio dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio. Si costituivano in giudizio l’INPS e il Ministero della Difesa, instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato preliminarmente e d’ufficio la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in adesione all’orientamento per cui l’Ente previdenziale è l’unico soggetto obbligato alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Ha pertanto disposto l’estromissione dell’Amministrazione della Difesa, essendo la controversia relativa a diritti soggettivi correlati alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Nel merito, la Sezione ha condiviso l’orientamento secondo cui il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non può essere qualificato come decadenziale. Il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta nelle annualità successive, ha condotto il Collegio a ritenere che solo una norma chiara avrebbe potuto fondare una simile disparità. La natura meramente ambigua della disposizione non consente di far discendere alcuna conseguenza decadenziale dal mancato rispetto del termine.
Quanto all’eccezione basata sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la Corte ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie, osservando che la norma si riferisce alla sola maggiorazione della base pensionabile e richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, relativo all’importo della pensione, senza incidere sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
In relazione al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio è stato riconosciuto in forza del combinato disposto dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare). Il Collegio ha inoltre rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’INPS, ritenendo non irrazionale l’attribuzione del beneficio a coloro che possiedono il duplice requisito di anzianità.
Il ricorso è stato infine accolto con l’ordine all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, ma con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, non dovuto ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Ente previdenziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.