Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esclusione dell’azienda dall’obbligo di ripiano (TAR Puglia n. 222 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo con cui la Regione esclude espressamente un’azienda fornitrice dall’elenco dei soggetti tenuti al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, integra una vicenda satisfattiva della pretesa azionata. In tal caso, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte avverso gli atti di quantificazione degli oneri di ripiano.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia aveva quantificato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 (cd. payback dei dispositivi medici).

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto anche avverso le delibere delle Aziende sanitarie locali di validazione e certificazione del fatturato e, successivamente, avverso la comunicazione pubblicata dalla Regione con l’elenco aggiornato delle quote di ripiano alla luce del cd. decreto correttivo (d.l. n. 95/2025). Con ordinanza cautelare favorevole, era stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, subordinatamente alla prestazione di una cauzione. In pendenza del giudizio, la Regione ha adottato una nuova determina dirigenziale con cui ha espressamente escluso la società ricorrente dall’elenco delle aziende tenute al ripiano. Su istanza della stessa ricorrente, è stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la determina dirigenziale sopravvenuta, versata in atti dalla ricorrente, costituisce un provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale azionata, in quanto riconosce che la società “non rientra nell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.

Ha quindi applicato il principio per cui, quando il provvedimento impugnato viene meno o perde comunque efficacia per effetto di una sopravvenienza, e la parte ricorrente non abbia più interesse alla decisione nel merito, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., trattandosi di una pronuncia di rito che presuppone l’accertamento dell’esaurimento della res controversa.

Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando sia la complessiva evoluzione processuale della vicenda (articolata in ricorso introduttivo, due motivi aggiunti e numerose sopravvenienze normative e provvedimentali), sia il consolidato orientamento della Sezione in analoghe fattispecie. La pronuncia non contiene statuizione sul merito delle questioni dedotte, che restano assorbite dall’accertata sopravvenienza.

Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa, ai sensi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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