La fascia di rispetto autostradale prevale sugli strumenti urbanistici (TAR Emilia-Romagna n. 135 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto autostradale ha natura assoluta e inderogabile da parte degli strumenti urbanistici e si applica sia alle nuove costruzioni sia alle ricostruzioni e agli ampliamenti fronteggianti strade di tipo A, sia nei centri abitati sia fuori di essi. La distanza minima di 30 metri nei centri abitati si calcola dal confine stradale, definito dall’art. 3 del Codice della Strada come limite della proprietà stradale, e non dal ciglio stradale, che ha valore solo sussidiario. In caso di difformità tra la disciplina urbanistica e il vincolo legale di inedificabilità, il giudice amministrativo è tenuto a disapplicare, anche d’ufficio, la norma regolamentare contrastante con il disposto legislativo primario. La realizzazione abusiva dell’opera fa discendere l’obbligo delle amministrazioni di esercitare il potere repressivo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale, nel corso del 2017, riscontrava all’altezza della Progressiva Km 011+880 della A/13, in territorio del Comune di Bentivoglio, la realizzazione in fascia di rispetto autostradale di opere in cemento armato costituenti le fondazioni di un nuovo edificio in ampliamento a quello esistente. Ritenendo violata la normativa sulla fascia di rispetto di cui al D.lgs. n. 285/1992, diffidava l’Unione Reno Galliera e il Comune a esercitare i poteri repressivi per ripristinare lo stato dei luoghi. Il SUAP riscontrava la diffida negativamente, ritenendo l’area ricompresa nel centro abitato e le opere conformi alle previsioni del RUE, che fissava una distanza di 41 metri dal ciglio stradale. La concessionaria impugnava la nota, il RUE e i titoli edilizi, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di ordinare la demolizione e il ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 18, comma 1, del Codice della Strada, secondo cui nei centri abitati le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento, e l’art. 28 del D.P.R. n. 495/1992, che fissa in 30 metri la distanza minima dal confine stradale per le strade di tipo A (autostrade). Il criterio di misurazione, chiarisce il Tribunale, è il confine stradale quale limite della proprietà stradale secondo la definizione dell’art. 3 del Codice, mentre il ciglio esterno ha valore soltanto sussidiario; la nozione di confine stradale risulta comunque sovrapponibile a quella di ciglio della strada di cui al D.M. n. 1404/1968.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere il divieto di edificabilità nella fascia di rispetto autostradale di natura assoluta e inderogabile, operante indipendentemente dal formale recepimento negli strumenti urbanistici: il vincolo prevale in caso di eventuale difformità, trovando conferma anche nella normativa regionale urbanistica di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000. La distanza minima di 30 metri risulta provata in giudizio sulla base di elementi precisi e concordanti: le mappe satellitari, il Geoportale SIT della Regione e, soprattutto, le stesse tavole progettuali dell’ampliamento depositate dalle amministrazioni, che evidenziano una distanza di soli 26,80 metri tra il manufatto e il confine della proprietà autostradale.

Ne consegue che le disposizioni del RUE, nel fissare una distanza difforme, devono essere disapplicate dal giudice amministrativo, trattandosi di norma secondaria in palese contrapposizione con il disposto legislativo primario. L’accoglimento del primo motivo, di natura assorbente, comporta l’accoglimento anche del terzo motivo: dall’abusività dell’opera deriva l’obbligo delle amministrazioni di esercitare il potere repressivo ripristinatorio dello stato dei luoghi. Fondato è anche il secondo motivo, per difetto di istruttoria: l’inerenza della costruzione alla fascia di rispetto imponeva alle amministrazioni di coinvolgere la concessionaria nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi.

Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, condannando in solido il Comune e l’Unione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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