Fascia di rispetto cimiteriale e perequazione urbanistica escludono il vincolo espropriativo (Cons. Stato n. 5726 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione a verde pubblico di un’area ricompresa ex lege nella fascia di rispetto cimiteriale non integra un vincolo preordinato all’esproprio, ma costituisce la normale conformazione dell’area, non edificabile per effetto della fascia di rispetto. Il termine quinquennale di efficacia dei vincoli espropriativi non è applicabile a tale ipotesi. La previsione di un meccanismo perequativo, con attribuzione di diritti edificatori in favore del proprietario che ceda l’area, esclude la natura ablatoria della destinazione e si pone in conformità alla disciplina regionale. Il giudice amministrativo non entra nel merito delle scelte di pianificazione urbanistica, salvo che ricorra manifesta irragionevolezza o abnormità.
Il Fatto
La società è proprietaria di un appezzamento di terreno in parte ricompreso nella fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/1934, con vincolo di inedificabilità assoluta. Con deliberazione consiliare del 2019 il Comune ha approvato la variante generale al piano di governo del territorio, attribuendo al lotto tre destinazioni: artigianale produttiva, residenziale con verde privato e verde pubblico, quest’ultima coincidente con la fascia di rispetto.
Un precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con decreto presidenziale del 1° luglio 2014, aveva annullato la precedente variante per l’apposizione di un vincolo espropriativo a tempo indeterminato e per difetto di motivazione. La società ha impugnato la nuova variante davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso. Propone appello, riproponendo i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e ritiene di non dover esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per ragioni di economia decisionale.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude la natura espropriativa della destinazione a verde pubblico. La fascia di rispetto cimiteriale era già apposta fin dal 1962 sulla gran parte dell’area, e solo la porzione esterna risultava edificabile. Anche nei successivi strumenti urbanistici la destinazione produttiva riguardava esclusivamente il capannone, mentre la restante area esterna era classificata a verde privato. La variante del 2019 ha quindi razionalizzato una situazione preesistente. Non vi è vincolo preordinato all’esproprio, ma la normale conformazione della fascia di rispetto, che non può ospitare attività produttiva.
Il secondo motivo è respinto perché la decisione del ricorso straordinario non riguardava la porzione ricadente nella fascia di rispetto, unica destinata a verde pubblico. La non espropriatività si desume anche dalla possibilità di intervento privato sui terreni, riconosciuta nella medesima decisione. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di pianificazione non può spingersi nel merito, salvo manifesta irragionevolezza o abnormità.
Con il terzo motivo la società deduce la violazione dell’art. 11, comma 3, l.r. n. 12 del 2005 e dell’affidamento incolpevole. La Corte richiama la norma regionale, che consente l’attribuzione di diritti edificatori trasferibili a compensazione della cessione gratuita dell’area, in alternativa alla realizzazione diretta degli interventi. La previsione dell’art. 14.5 del Piano delle Regole risulta conforme: la perequazione è una facoltà riconosciuta in favore del proprietario, che non lede alcun affidamento.
Il quarto motivo, relativo al mancato adeguamento alla decisione presidenziale, è infondato. L’amministrazione ha esercitato ex novo la propria potestà pianificatoria, nell’ambito dell’ampia discrezionalità che caratterizza il potere di pianificazione urbanistica. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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