Nessun risarcimento per il ritardo nel concorso riservato alla Polizia Penitenziaria (TAR Lazio n. 13246 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I candidati partecipanti a un concorso pubblico vantano un interesse legittimo a parteciparvi, non un diritto a vincerlo: ne consegue che l’eccessiva durata della procedura non è di per sé fonte di un danno ingiusto risarcibile né ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 né secondo i principi generali. La posizione giuridica del candidato si consolida solo al positivo completamento dell’iter selettivo e formativo previsto per l’accesso al ruolo, sicché non è configurabile un diritto alla ricostruzione della carriera con decorrenza anteriore all’effettivo inquadramento. Il risarcimento del danno da ritardo postula la prova dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’Amministrazione e non può essere parametrato all’intero trattamento economico non goduto, atteso che l’obbligo retributivo sorge solo con la costituzione del rapporto e l’effettivo svolgimento della prestazione.
Il Fatto
Alcuni agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, vincitori del concorso interno per la nomina a vice-ispettore bandito nel 2008, adivano il TAR Lazio chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificato ritardo nell’immissione in ruolo. La procedura, caratterizzata da prove svolte tra il 2010 e il 2019, si era conclusa con la nomina alla qualifica di vice-ispettore solo nel 2019, con decorrenza giuridica ed economica dal 21 marzo dello stesso anno: gli interessati deducevano la lesione dell’affidamento e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, quantificando il danno nelle differenze retributive e contributive maturate nel periodo del ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla medesima procedura selettiva, esclude in primo luogo che sussista un diritto alla ricostruzione della carriera: ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice-ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione, e la decorrenza della promozione è accertata mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solamente un interesse legittimo, non impugnato nella specie e pertanto consolidato.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rammenta che i candidati a un concorso pubblico non hanno titolo a vincere ma solo a partecipare: per l’indirizzo prevalente, non possono quindi chiedere il risarcimento del danno da eccessiva durata del procedimento né un indennizzo, stante la serialità delle pretese che ne deriverebbe. Esclusa anche la retrodatazione della progressione di carriera con i relativi emolumenti, non essendo stata svolta alcuna attività lavorativa in assenza di assunzione. Il danno, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione ma solo negli effetti dannosi dell’operato dell’Amministrazione.
Il TAR, sul punto, rileva altresì l’insussistenza di una responsabilità dell’Amministrazione: il ritardo è dipeso da gravi difficoltà organizzative, dall’eccezionale numero di domande (circa 6000) e da problemi finanziari, oltre che dal contenzioso pendente relativo al concorso esterno per il medesimo ruolo. Inoltre, per le procedure concorsuali di accesso ai pubblici impieghi la legge non fissa un termine ultimo che l’Amministrazione debba in ogni caso rispettare, sicché non ricorrono i presupposti per riconoscere il danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990.
In via ulteriormente assorbente, il Tribunale osserva che alcuni dei ricorrenti si erano collocati in posizione non utile rispetto ai posti originariamente messi a concorso, con conseguente insussistenza, anche in astratto, di danni risarcibili. Il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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