Inammissibile il ricorso del coimputato estraneo all’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 29621 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia esecutiva, il coimputato nei cui confronti sia stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e sia stato revocato l’ordine di demolizione difetta di un concreto interesse a impugnare l’ordine demolitorio irrevocabilmente imposto al coimputato non appellante. La questione prospettata in termini meramente ripropositivi rispetto a quanto già statuito è inammissibile. L’inammissibilità della domanda che ha dato luogo al procedimento esecutivo è rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità, per analogia con il generale principio dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale, unitamente a un coimputato, per la realizzazione di un manufatto abusivo; la sentenza aveva disposto la demolizione. La sentenza venne appellata dal solo ricorrente e la Corte territoriale, dichiarando estinti per prescrizione i reati a lui ascritti, revocò l’ordine di demolizione. L’ingiunzione a demolire era stata emessa dal P.M. in esecuzione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile.
Investita dell’incidente di esecuzione, la Corte di Appello dichiarò la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale. Il ricorrente impugnò per cassazione, sostenendo che la competenza esecutiva doveva individuarsi in capo alla Corte territoriale per effetto della revoca dell’ordine, avvenuta in sede di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo preliminare ed assorbente il difetto di un concreto interesse in capo al ricorrente. L’ordine di demolizione posto in esecuzione dal P.M. è quello correlato alla statuizione di condanna irrevocabile pronunciata nei confronti del coimputato non impugnante. Rispetto a tale vicenda, la posizione del ricorrente è priva di interesse, poiché l’ordine demolitorio emesso nei suoi confronti è stato revocato per effetto della declaratoria di estinzione del reato.
La Corte ha osservato che un concreto interesse avrebbe potuto essere dedotto facendo riferimento alla posizione di terzo proprietario o titolare di altro diritto reale. Ha richiamato al riguardo Sez. 3, n. 20514 del 05/05/2026, con cui analoga questione era stata già prospettata dal ricorrente e dichiarata inammissibile per difetto della necessaria procura speciale.
Nel merito del profilo sostanziale, il ricorrente aveva sostenuto che la revoca dell’ordine di demolizione emesso nei suoi confronti dovesse determinare la caducazione dell’ordine gravante sul coimputato. La Corte ha richiamato Sez. 4, n. 22985 del 21/02/2014 che, in applicazione di Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, ha affermato che la declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata nei confronti del coimputato non impugnante se il giudicato di colpevolezza si è formato prima del verificarsi dell’effetto estintivo. Nel caso di specie, la prescrizione è maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del coimputato.
La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione non è impedita dall’esistenza di un diritto di comproprietà sul bene, per la natura pubblicistica dell’ordine che rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta. Ha infine ritenuto superfluo soffermarsi sulla questione della competenza, in ragione della rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità anche nel giudizio di legittimità, secondo Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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