Captatore informatico: motivazione per relationem e indicazione dei luoghi di privata dimora (Cass. pen. Sez. IV n. 36755 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è rispondente alle indicazioni del novellato art. 267, comma 1, cod. proc. pen., quanto ai criteri di autonomia e concretezza della valutazione, anche la motivazione per relationem, purché svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi ed eviti formule stereotipate o astratte. Il giudice non deve riprodurre il contenuto di altri atti, essendo sufficiente il richiamo agli stessi, purché si confronti con le risultanze delle indagini e dia conto delle ragioni specifiche del ricorso al captatore. Il decreto che autorizza l’intercettazione deve inoltre indicare i luoghi di privata dimora e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono; la doglianza che non alleghi l’utilizzazione di intercettazioni in luoghi diversi da quelli indicati è generica.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, con ordinanza del 16.02.2026 confermava il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Varese del 19.01.2026, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere all’indagato. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduceva violazione di legge in relazione all’art. 266 bis cod. proc. pen.
Il ricorrente lamentava tre profili: l’assenza, nei decreti autorizzativi, di una valutazione autonoma della necessità di usare il captatore, essendovi solo un richiamo per relationem al provvedimento d’urgenza del Pubblico Ministero; la mancata convalida del captatore informatico, avendo il primo provvedimento riguardato le sole intercettazioni telefoniche; la genericità dell’indicazione dei luoghi di privata dimora.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo profilo richiama il proprio orientamento consolidato: in tema di intercettazione tra presenti mediante captatore, la motivazione del decreto autorizzativo può essere per relationem, purché realizzi un effettivo vaglio degli elementi di fatto e non si risolva in formule astratte o in un percorso sostanzialmente apparente. Richiama in proposito Sez. 5 n. 29613 del 23.07.2025 e Sez. 5 n. 36913 del 05.06.2017. Il giudice non deve riprodurre il contenuto di altri atti, essendo sufficiente il rinvio agli stessi, sempre che si confronti con le risultanze delle indagini e indichi le ragioni specifiche del ricorso al captatore.
Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha dato conto del vaglio del G.I.P., evidenziando che il decreto autorizzativo si inseriva in una più ampia sequenza di provvedimenti e dava atto della necessità di modificare il cellulare oggetto di inoculazione, perché il ricorrente, nelle more dell’attivazione tecnica, aveva cambiato telefono. Il provvedimento impugnato, nel convalidare il decreto d’urgenza del Pubblico Ministero relativo al nuovo apparecchio, ha quindi legittimamente fatto rinvio ai precedenti provvedimenti autorizzativi. La doglianza è pertanto generica.
Il secondo profilo è inammissibile sotto due aspetti: non è stato posto al Tribunale del riesame, con interruzione della catena devolutiva; e non è autosufficiente, non risultando allegati al ricorso né il provvedimento d’urgenza del Pubblico Ministero né quello di convalida del G.I.P.
Quanto al terzo profilo, la Corte richiama l’art. 267, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., che impone di indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono. Il decreto autorizzativo del 28.01.2025 indicava specificamente i luoghi di privata dimora, corrispondenti alle residenze e al domicilio dell’indagato, e la difesa non lamentava l’utilizzazione di intercettazioni in luoghi diversi da quelli indicati. Non si è dunque verificata alcuna violazione della disciplina del captatore. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 266-bis c.p.p. – Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 267 c.p.p. – Presupposti e forme del provvedimento
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso