Prescrizione sospesa solo per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al (Cass. pen. Sez. VII n. 30810 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che al termine prescrizionale va aggiunto il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla normativa applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo e in secondo grado, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 20 settembre 2024, per reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, contestati come commessi il 3 dicembre 2018.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di doglianza: la mancata declaratoria di prescrizione dei reati. La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente ritiene che il termine prescrizionale fosse ormai decorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato. I reati, osserva, non erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Il percorso argomentativo muove dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12 dicembre 2024, depositata il 5 giugno 2025: la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 vale invece la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
Poiché i reati in contestazione sono stati commessi il 3 dicembre 2018, rientrano nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017. Il giudice di appello ha quindi correttamente applicato il periodo di un anno e sei mesi di sospensione, da aggiungere al termine quinquennale. Il termine prescrizionale non era pertanto decorso alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
La Corte aggiunge che la prescrizione non è maturata neanche alla data della pronuncia dell’ordinanza, dovendosi computare l’ulteriore sospensione di un anno e sei mesi applicabile dopo la sentenza di appello.
Quanto alle conseguenze processuali, il ricorso è inammissibile. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rileva che sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno reso necessaria la pronuncia delle Sezioni Unite. Ne deriva, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, ma non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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