Ristretta base sociale e presunzioni sui conti dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 22263 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fiscali, le presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 operano anche con riguardo alle movimentazioni sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, che possono ritenersi riferibili alla società in presenza di elementi sintomatici, quali la ristretta compagine sociale e lo stretto rapporto di contiguità familiare tra amministratore, soci e intestatari dei conti. Tali presunzioni non si fondano sul solo vincolo familiare o sulla sola qualità di socio: l’Ufficio deve allegare ulteriori indizi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario non giustifica le movimentazioni riscontrate. Nelle società di capitali a ristretta base sociale non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, salva l’ipotesi di opzione per il regime di trasparenza; ricorre unicamente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due accertamenti. Il vizio di motivazione è deducibile, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo entro il minimo costituzionale.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di un socio di una società a responsabilità limitata a ristretta compagine. L’atto impositivo si fondava sulla presunzione di distribuzione degli utili ai soci e sulla riferibilità alla società delle ingenti movimentazioni rinvenute su conti correnti intestati ai soci stessi.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, rilevando lo stretto vincolo familiare tra i soci e l’assenza di giustificazione delle somme. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati con memoria; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro delle presunzioni bancarie, richiamando le più recenti pronunce in materia. Le movimentazioni sui conti dei soci e dei loro congiunti possono essere ascritte alla società verificata quando ricorrano elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale e la stretta contiguità familiare tra amministratore, soci e intestatari: in tal caso la probabilità di riferibilità all’ente è particolarmente elevata, salvo specifiche e analitiche dimostrazioni contrarie.

Tale orientamento viene però confrontato con quello che non reputa sufficiente il solo rapporto familiare o la sola qualità di socio. L’Agenzia deve dimostrare indizi ulteriori che facciano presumere la riconducibilità delle somme alla società, occorrendo che il vincolo sia accompagnato da elementi, il cui onere di allegazione grava sull’Ufficio, idonei a evidenziare l’incompatibilità della situazione reddituale del terzo intestatario con le movimentazioni riscontrate.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che i giudici di appello vi si siano attenuti: hanno accertato lo stretto vincolo familiare tra i soci, coniugi, e la condizione di impossidenza degli stessi, non contestata, che non giustificava gli ingenti importi rinvenuti sui conti. La censura di ultrapetizione è respinta, poiché l’atto impositivo riconduceva espressamente gli importi alla società per la mancata contabilizzazione di elementi positivi di reddito.

I motivi sulla motivazione sono dichiarati inammissibili: la sentenza impugnata supera il minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., e i motivi omettono di indicare i profili di divergenza tra le ragioni del primo grado e quelle del rigetto dell’appello, come richiesto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.. Difetta inoltre la specificità, non essendo stata trascritta né localizzata la documentazione asseritamente dimostrativa.

Quanto al quarto motivo, è escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base sociale e soci, salva l’ipotesi di opzione per la trasparenza, non ricorrente nella specie. Sussiste solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra accertamento sociale e accertamento dei soci. La censura sull’art. 5 del TUIR è inammissibile per novità della questione. Superflua ogni incidenza della sentenza CEDU del 6 febbraio 2025, non essendo stato dedotto alcunché sull’accesso presso la sede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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