Ricorso per cassazione tardivo, sospensione feriale inapplicabile alle opposizioni esecutive (Cass. civ. Sez. III n. 28534 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e a quelli di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., né a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 cod. proc. civ. La deroga non viene meno quando l’unica questione controversa attenga al regolamento delle spese processuali, perché la condanna alle spese inerisce alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia cui le spese si riferiscono. Ne consegue che il termine breve di impugnazione decorre senza interruzione e che il ricorso notificato oltre il termine è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un’intimazione di pagamento relativa a quindici cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, per un importo complessivo di Euro 6.023,16. Conveniva in giudizio la società di riscossione e vari enti impositori, chiedendo la sospensione dell’atto e la declaratoria di nullità.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso e compensava integralmente le spese, ritenendo sussistenti validi motivi ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorrente appellava contestando la sola compensazione; il Tribunale rigettava l’appello. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’intimata non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., ordinanza n. 6826 del 22.03.2010 e successive conformi, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni e dall’illustrazione dei motivi di impugnazione.

Il ricorrente ha affermato e dimostrato con il deposito della ricevuta di posta elettronica certificata che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 7/7/2023. Il ricorso è stato notificato in data 5/10/2023, oltre il termine normativo di 60 giorni, che nelle opposizioni esecutive non soggiace alla sospensione feriale.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., e a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 n. 21568 del 18.09.2017).

Non muta la conclusione il rilievo che l’impugnazione riguardi soltanto la decisione sulle spese. La condanna alle spese assolve la funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta in processo, sicché la lite su tale aspetto inerisce sempre alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia cui le spese si riferiscono (Cass. Sez. 6 n. 27747 del 22.11.2017; conforme Cass. Sez. 6 n. 13578 del 20.05.2019).

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile. Non provvede sulle spese del giudizio di legittimità per l’indefensio dell’intimata, ma dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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