Esenzione IMU per immobili in comodato a enti collegati: il principio (Cass. civ. Sez. 5 n. 11000 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 spetta agli enti pubblici, al pari degli enti privati non societari, anche per gli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali di propria pertinenza, quando siano destinati in via esclusiva allo svolgimento delle attività ivi elencate con modalità non commerciali, purché l’ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all’ente comodante. La disposizione si applica in forza del richiamo operato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, dall’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201/2011 e dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019, secondo l’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023. La notifica della sentenza a mezzo p.e.c. priva della relata di notifica redatta e sottoscritta da un avvocato è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, configurandosi la notifica come inesistente.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Palermo impugnava tre avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017, 2018 e 2019, emessi dal Comune di Palermo su immobili adibiti a istituti scolastici, uffici, case cantoniere, attività culturali e di culto, nonché su beni confiscati alle mafie. Il giudice di appello riconosceva l’esenzione solo per gli immobili direttamente utilizzati dalla Città Metropolitana e per quelli confiscati, negandola per quelli concessi in comodato ad altri enti. Avverso tale decisione la Città Metropolitana proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, che assumeva la tardività della notifica. La notifica della sentenza d’appello effettuata a mezzo p.e.c. dal funzionario dell’ente impositore era priva della relata di notifica redatta da un avvocato, formalità riservata in via esclusiva al difensore dall’art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Tale vizio determina l’inesistenza della notifica e, conseguentemente, l’inidoneità a far decorrere il termine breve, rendendo erronea la certificazione di passaggio in giudicato.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 presuppone l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore per compiti istituzionali. Tuttavia, ha precisato che gli enti pubblici possono beneficiare anche dell’ulteriore esenzione prevista dalla lett. i) della medesima disposizione, che non richiede la coincidenza tra proprietario e utilizzatore.
Con riferimento alla nuova IMU, l’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019, e alla vecchia IMU, l’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, come interpretati dall’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, l’esenzione spetta anche in caso di comodato ad altri enti, purché sussista un collegamento funzionale, inteso come relazione sinergica fondata su una convenzione autonoma rispetto al comodato, ovvero un collegamento strutturale, caratterizzato dall’inserimento degli enti in una più ampia organizzazione con rapporti di dominio o dipendenza.
La Corte ha infine chiarito che la facoltà regolamentare dei Comuni, prevista dall’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, non consente di escludere l’esenzione per i fabbricati concessi in comodato, avendo la Corte Costituzionale n. 429 del 2006 interpretato tale disposizione nel senso di non innovare i requisiti soggettivi dell’agevolazione. Il ricorso è stato accolto con cassazione e rinvio.
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Nota della Redazione
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