Inimpugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30165 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo se il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nelle ipotesi tassativamente elencate dalla norma. La disposizione trova applicazione anche nei giudizi pendenti, perché specifica e concreta l’interesse ad agire rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Il nuovo assetto dell’interesse ad agire rileva, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, ma incontra il limite dell’espresso giudicato interno già formatosi sulla sussistenza dell’interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, l’agente della riscossione e l’ente previdenziale, impugnando un estratto di ruolo relativo a cartelle emesse per contributi previdenziali ed eccependo la prescrizione dei crediti. L’agente della riscossione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il Tribunale respingeva l’eccezione e, nel merito, dichiarava prescritti i crediti per decorso del termine quinquennale. La Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame dell’agente della riscossione, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse quanto alle cartelle per le quali era stata dimostrata la rituale notifica, rigettando l’appello per le altre. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché violazione dell’art. 24 Cost., censurando la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire.

La Corte ritiene il motivo infondato e pone a fondamento della decisione l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. La norma esclude in via di principio l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di un pregiudizio riconducibile alle ipotesi tassative contemplate. Il ricorrente non ha dedotto né dimostrato alcuno di tali pregiudizi.

La Corte afferma che la disposizione si applica anche ai giudizi in corso, richiamando Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022, secondo cui la norma specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, con manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost. Viene inoltre richiamata la Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

La Corte precisa il limite di operatività dello ius superveniens: esso non supera il giudicato interno formatosi sull’ammissibilità dell’azione. Richiama sul punto Cass. n. 4448 del 2023, secondo cui l’applicabilità della norma anche ai giudizi pendenti e la configurazione dinamica dell’interesse ad agire trovano il loro limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse.

Il ricorso è pertanto respinto quanto alle cartelle oggetto di impugnazione, restando assorbita ogni altra questione. La declaratoria di inammissibilità rimane ferma nei limiti in cui è stata pronunciata dalla Corte d’Appello. Per le altre cartelle, in ordine alle quali era stato confermato il merito e respinto l’appello dell’agente della riscossione, rimane fermo il giudicato, non avendo la difesa erariale impugnato la decisione di appello. Segue la condanna del ricorrente alle spese, con attribuzione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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