Vincite da gioco sono reddito e dolo è generico (Cass. pen. Sez. VII n. 38870 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 la condotta di chi ometta di indicare, nella domanda per il c.d. reddito di cittadinanza, le vincite conseguite su piattaforme di gioco online, atteso che esse si traducono in veri e propri accrediti di denaro e in accrescimenti patrimoniali, dei quali il beneficiario dispone autonomamente. Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella consapevolezza della falsità del dato comunicato all’amministrazione. La valutazione dei documenti e delle dichiarazioni contenute nell’istanza costituisce accertamento di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice di appello sia sorretta da considerazioni razionali e prive di vizi logici.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 novembre 2024, ha confermato la decisione emessa il 13 giugno 2022 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. I reati, unificati dal vincolo della continuazione, riguardavano l’utilizzo di documenti attestanti situazioni non veritiere e l’omissione di informazioni dovute nelle domande presentate per ottenere il reddito di cittadinanza.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge. La tesi difensiva era che le vincite al gioco non fossero mai transitate su conti nella disponibilità dell’imputato, rimanendo sulla piattaforma di gioco di titolarità dei gestori, con conseguente difetto dell’elemento psicologico del reato.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando il motivo come manifestamente infondato e ripropositivo di temi già affrontati e superati, senza vizi logici, nella sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato il passaggio in cui si era evidenziato che le vincite conseguite dall’imputato si concretizzavano in veri e propri accrediti di denaro e, dunque, in veri accrescimenti del patrimonio, che l’imputato decideva autonomamente di reinvestire in ulteriori contratti aleatori di scommessa.

Tale rilievo sconfessa la tesi del carattere meramente virtuale delle vincite e dell’impossibile configurazione dell’elemento psicologico. Il reato contestato è caratterizzato dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza della falsità del dato comunicato all’amministrazione. La Corte ha inoltre sottolineato la riferibilità al ricorrente del conto sul quale erano accreditate le vincite, desunta dall’indicazione del suo codice fiscale.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità. Sul punto è richiamato il precedente di Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha esercitato la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dal citato art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità, considerate le ragioni della stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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