Concordato in appello e inammissibilità del ricorso sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 37904 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena concluso in appello. Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso è ammissibile solo per motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in accoglimento della proposta di concordato avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la sentenza di condanna di primo grado, rideterminando la pena in termini più favorevoli e sostituendola con la detenzione domiciliare, con riduzione delle pene accessorie e declaratoria di inammissibilità degli ulteriori motivi di appello.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: pretesa genericità dei capi di imputazione, mancata applicazione della diminuente connessa alla circostanza attenuante già riconosciuta e omessa dichiarazione di prescrizione del reato contravvenzionale, per asserita abrogazione, a opera della legge n. 134 del 2021, del meccanismo di sospensione introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il difensore e il Procuratore generale avevano raggiunto, nel giudizio di secondo grado, un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. sul miglioramento del trattamento sanzionatorio, integralmente recepito dal giudice di appello. Da tale accoglimento la Corte fa discendere una definitiva preclusione processuale all’esperibilità di successive impugnative sul punto.

Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il potere dispositivo della parte, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non solo circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo a quanto accade nella rinuncia all’impugnazione. Vengono in rilievo i precedenti Sez. V n. 29243 del 04.06.2018, Sez. IV n. 21532 del 17.04.2025 e Sez. IV n. 29960 del 11.07.2025.

Ne deriva che, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione inflitta, per superamento dei limiti edittali o difformità dal modello legale, come affermato da Sez. II n. 22002 del 10.04.2019.

Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che, anche a voler aderire alla tesi secondo cui l’accordo non implicherebbe rinuncia alla prescrizione, tale risultato interpretativo confligge con le Sezioni unite, che hanno statuito l’applicabilità della sospensione ex art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ai soli reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021 (Sez. U n. 20989 del 12.12.2024). L’eccezione risulta pertanto infondata.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *