Mobilità pubblica, equiparazione economica e rilievo delle progressioni orizzontali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19613 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la P.A. di destinazione che, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, determini l’inquadramento dei dipendenti provenienti da differenti comparti adottando come parametro di riferimento lo stipendio tabellare dagli stessi percepito presso la P.A. di provenienza, deve comunque tenere conto delle progressioni economiche ivi conseguite. Il principio di invarianza finanziaria di cui all’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001 non consente di trascurare tali incrementi, né rileva che il trattamento complessivo in concreto percepito risulti migliorato. La RIA, invece, non è componente dello stipendio tabellare e non deve essere considerata ai fini dell’equiparazione.

Il Fatto

Le controricorrenti, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso un TAR, erano state trasferite a seguito di procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. All’atto dell’inquadramento, il 1° giugno 2014, l’amministrazione di destinazione non aveva considerato le progressioni orizzontali conseguite nelle amministrazioni di provenienza.

Le lavoratrici avevano chiesto l’accertamento del diritto a un inquadramento economico superiore e la condanna alle differenze retributive. Il Tribunale di Bologna aveva accolto il ricorso; la Corte d’appello di Bologna aveva rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale. La P.A. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la composizione del parametro di riferimento usato per l’equiparazione, non essendo contestata l’area di inquadramento. All’epoca non erano ancora approvate le tabelle di equiparazione tra comparti, così la P.A. aveva assunto lo stipendio base del comparto di provenienza e quello del Comparto Ministeri, depurandolo degli incrementi maturati per progressioni economiche e RIA.

La Corte corregge anzitutto la motivazione d’appello quanto al d.P.C.M. del 26 giugno 2015: l’art. 4 ne limita l’applicazione alle procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore, donde la rettifica ex art. 384, u.c., c.p.c.

Nel merito, il ricorso è inammissibile nella parte in cui invoca l’accettazione dei criteri tramite i contratti individuali: il loro contenuto non è riportato nel ricorso né emerge dalla sentenza impugnata, sicché resta inutilizzabile il richiamo a Cass., Sez. L, n. 30875 del 22 dicembre 2017.

Sul punto centrale, la Corte osserva che l’art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 impone di valorizzare il percorso professionale acquisito. Irrilevante è che la retribuzione complessiva percepita presso la P.A. di destinazione sia in concreto superiore: il principio di invarianza non autorizza a espungere le progressioni economiche.

Quanto alla RIA, la Corte ne ricostruisce la natura: beneficio commisurato all’anzianità di servizio, parte del trattamento fisso per i titolari, ma non componente dello stipendio tabellare (richiamate Cass., Sez. L, n. 21973 del 10 settembre 2018 e Cass., Sez. L, n. 14142 dell’8 luglio 2015). Il criterio adottato dalla P.A. non è contestato e sul punto si è formato il giudicato; la RIA, pertanto, non va considerata nell’equiparazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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