Tentato omicidio e dolo alternativo da unico lancio di bottiglia: annullata l’aggravante dei motivi futili (Cass. pen. Sez. I n. 31951 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, il dolo omicidiario, in assenza di ammissioni, ha natura indiretta e può essere desunto da un unico atto aggressivo quando la localizzazione delle lesioni in una regione corporea particolarmente vulnerabile e la loro eccezionale gravità consentano di ritenere che l’oggetto contundente sia stato scagliato da distanza ravvicinata e con violenza tale da risultare concretamente idoneo e univocamente diretto a cagionare la morte della vittima. È compatibile con il tentativo il dolo alternativo, che ricorre quando l’agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi. L’accertamento dell’aggravante dei motivi futili richiede un metodo bifasico: la verifica oggettiva della sproporzione tra il reato e il motivo che lo ha determinato e quella soggettiva della connotazione di tale sproporzione come espressione di un impulso ingiustificato, ancorata agli elementi concreti del contesto sociale ed esistenziale dell’agente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna dell’imputato per tentato omicidio aggravato dai motivi futili, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. La vicenda trae origine da un’aggressione avvenuta in una stazione ferroviaria, nel corso della quale l’imputato, dopo un diverbio, lanciava una bottiglia di vetro contro la vittima, colpendola alla nuca e cagionandole gravissime lesioni che ne ponevano in imminente pericolo la vita.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un unico motivo l’insussistenza dell’animus necandi e, in subordine, l’insussistenza dell’aggravante dei motivi futili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scisso l’unico motivo formalmente articolato in due distinte censure, concernenti rispettivamente l’insussistenza del dolo omicidiario e l’insussistenza dell’aggravante dei motivi futili.
Quanto alla prima doglianza, la Corte l’ha ritenuta infondata. I giudici di legittimità hanno valorizzato l’utilizzo di una bottiglia di vetro scagliata contro la nuca della vittima, zona particolarmente vulnerabile, e le gravissime conseguenze prodotte, consistenti in una lacerazione cerebellare con emorragia cerebrale sottotentoriale, che hanno richiesto un intervento chirurgico di evacuazione dell’ematoma. Da tali elementi, la Corte ha desunto che il lancio sia avvenuto con eccezionale violenza e da distanza ravvicinata, configurando un atto idoneo e univocamente diretto a cagionare la morte, sorretto quanto meno dal dolo alternativo, compatibile con il tentativo secondo la giurisprudenza consolidata richiamata.
La Corte ha inoltre ribadito che la prova del dolo, in assenza di ammissioni, ha natura indiretta e va desunta dagli elementi esterni della condotta, con una prognosi formulata ex post in base alle condizioni umanamente prevedibili. La circostanza che l’agente sia rimasto sul luogo dei fatti o l’occasionalità del gesto non sono state ritenute idonee a scalfire l’iter argomentativo in punto di animus necandi.
La seconda doglianza è stata invece accolta. La Corte ha ricordato che l’accertamento dell’aggravante dei motivi futili richiede un giudizio bifasico, ancorato agli elementi concreti del caso, al contesto sociale e alle connotazioni culturali del soggetto. I giudici di merito si sarebbero limitati ad affermare la futilità del movente, senza approfondire le ragioni del contendere, né confrontarsi con il contesto di marginalità sociale e di estrema precarietà esistenziale dell’imputato, nel cui ambito l’interesse a disporre di un riparo per la notte non appare manifestamente inconsistente.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei futili motivi, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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