Inammissibili i ricorsi contro patteggiamento privi di motivi specifici (Cass. pen. Sez. V n. 11753 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono inammissibili, con procedura semplificata, quando non siano fondati su motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. L’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017, impone la declaratoria di inammissibilità anche d’ufficio e in forma semplificata. La censura sulla congruità e proporzionalità della pena concordata non integra alcuno dei motivi tipizzati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e non sottrae il ricorrente alla condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Con sentenza emessa il 24.07.2024, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecco applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia nei confronti di due imputati, in relazione ai reati loro ascritti.

Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano autonomi ricorsi per cassazione, articolati sui medesimi motivi, lamentando violazione di legge con riferimento all’entità della pena irrogata, ritenuta non congrua e del tutto sproporzionata ai fatti per cui è processo.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica sottoposta al Collegio attiene alla verifica dei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017, con effetto dal 3 agosto 2017, che prevede l’obbligo di dichiarare con procedura semplificata l’inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Tale declaratoria opera quando il ricorso non sia fondato su motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza, in conformità alla previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Nel caso in esame i ricorrenti deducevano esclusivamente l’incongruità e la sproporzione della pena concordata rispetto ai fatti di causa. Si tratta di censure che non si collocano in alcuno dei motivi tipizzati dalla norma e che, dunque, non superano il filtro di ammissibilità. Il Collegio rileva come l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consenta di ritenerli immuni da colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità.

Da tale rilievo consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende. Il Collegio richiama, sul punto, Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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