Federalismo demaniale, trasferimento esteso a tutte le pertinenze del compendio (TAR Veneto n. 9 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di federalismo demaniale, il trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, disposto ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013, comprende tutte le pertinenze del compendio immobiliare, anche se non specificamente indicate nella domanda dell’ente istante. La domanda di attribuzione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 85/2010, deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo, e i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi. Ne deriva che la considerazione unitaria del bene prevale sulle aspettative dell’ente territoriale, non rilevando l’eventuale occupazione da parte di terzi o la mancata utilizzazione.

Il Fatto

La Provincia di Verona presentava all’Agenzia del demanio istanza di trasferimento di una porzione del compendio immobiliare dell’ex sedime ferroviario, corrispondente al corpo stradale di competenza provinciale. Con decreto del 25 novembre 2020, l’Agenzia disponeva il trasferimento a titolo gratuito dell’intero compendio, comprensivo di ulteriori particelle non richieste.

L’ente territoriale impugnava il provvedimento nella parte in cui includeva i beni non domandati, deducendo la difformità tra decreto e istanza, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la contrarietà al principio di lealtà istituzionale. L’Agenzia si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva. Ai sensi dell’art. 56-bis del d.l. n. 69/2013, il potere di amministrazione attiva è attribuito all’Agenzia del demanio, che governa il procedimento e provvede al trasferimento: essa è quindi legittimata a contraddire quale parte resistente.

Nel merito, il ricorso è infondato. Nel corso del procedimento, la Direzione Centrale dell’Agenzia aveva reso parere favorevole precisando che il trasferimento dovesse comprendere anche le particelle non richieste, in quanto costituenti parte integrante del compendio. Tali particelle risultano incluse nella medesima scheda inventariale relativa all’intero complesso stradale ex ferroviario.

Il quadro normativo conforta tale lettura. L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 85/2010 stabilisce che la domanda deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo, e l’art. 4 prevede che i beni siano trasferiti con tutte le pertinenze. L’art. 56-bis, comma 6, dispone che i beni trasferiti con tutte le pertinenze entrano nel patrimonio disponibile degli enti locali.

Decisiva è dunque la qualificazione delle particelle come pertinenze dell’unico compendio e la loro inclusione nella scheda inventariale unitaria. Non rileva che i beni siano occupati da terzi o non utilizzati dalla Provincia, trattandosi di circostanza estranea alle valutazioni dell’amministrazione procedente.

La ratio del federalismo demaniale non considera esclusivamente gli interessi dell’ente locale, ma è volta anche a garantire la migliore gestione e la tutela del patrimonio pubblico. Quanto alle particelle escluse, l’Agenzia aveva verificato la loro natura non pertinenziale, dando ragione del diverso trattamento. Infine, è esclusa la violazione del principio di lealtà istituzionale, essendosi svolta una ricca interlocuzione procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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