Obbligo vaccinale militari: sospensione senza effetti sanzionatori ulteriori (TAR Veneto n. 11 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo vaccinale per il personale militare, l’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021, individua nella sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e nella mancata corresponsione di retribuzione ed altri compensi l’unica conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento. La disposizione, di carattere speciale ed emergenziale, deroga legittimamente all’ordinario assetto del Codice dell’Ordinamento Militare e non tollera ulteriori effetti sanzionatori, quali la detrazione dell’anzianità di grado, degli scatti e della licenza ordinaria. Restano fermi soltanto gli effetti discendenti da altre disposizioni o da principi inderogabili di legge.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti al personale militare alle dipendenze del Ministero della Difesa, sono stati sospesi dal servizio, senza diritto alla retribuzione, per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine di sei mesi decorrenti dal 15 dicembre 2021. Hanno impugnato i provvedimenti di sospensione adottati dai rispettivi Comandi, deducendo l’incompetenza dei soggetti emananti, il contrasto con il Codice dell’Ordinamento Militare e l’illegittimità costituzionale ed unionale della disciplina emergenziale.

Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo atto dispositivo di sospensione relativo a una delle ricorrenti, per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 24 marzo 2022. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla retribuzione o, in via gradata, alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, nonché il riconoscimento di classi, scatti, licenza ordinaria, effetti pensionistici e contributivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’incompetenza. Il testo vigente all’epoca dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021, per il personale del comparto difesa affidava il compito di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale. Da qui la competenza dei Comandanti che hanno adottato i provvedimenti, e non del Ministero. L’atto di accertamento dell’inadempimento determinava, ipso iure, l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Infondata è la censura di contrasto con il quadro legislativo dell’Ordinamento militare. I ricorrenti non negano la conformità dei provvedimenti al d.l. n. 172/2021, ma rivendicano un valore poziore all’assetto ordinario del settore. Il Collegio richiama l’eccezionalità delle disposizioni emergenziali e ricorda che il decreto legge, specie se convertito, è veicolo di norme di forza primaria equipollenti a quelle recate da leggi e decreti legislativi; i rapporti tra norme di rango primario si regolano secondo i criteri di specialità, posteriorità ed eccezionalità, non secondo una pretesa superiorità dell’assetto ordinario. Legittime, dunque, le misure derogatorie.

Le stesse considerazioni valgono per la dedotta violazione dell’art. 920 COM, che riconosce al personale sospeso per fatti gravi la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. La doglianza non è accolta: la normativa emergenziale speciale deroga legittimamente al COM e la stessa norma primaria stabilisce che, per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso. L’attività amministrativa è qualificata come vincolata, con esclusione del vizio di eccesso di potere per irragionevolezza o sproporzionalità.

Quanto alla necessità di una preventiva prescrizione medica, il Collegio rileva che la normativa speciale non la richiede: l’obbligo è sancito direttamente dalla legge. La tutela della salute del vaccinando è affidata ad adempimenti equivalenti, poiché solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale, l’obbligo non sussiste o la vaccinazione può essere omessa o differita. Opera, quindi, una presunzione di idoneità fisica alla vaccinazione, superabile con documentate condizioni ostative.

Il secondo motivo, incentrato sul contrasto con norme costituzionali, unionali e convenzionali, è respinto. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 14, 15, 16 del 2023, n. 185 del 2023 e n. 188 del 2024), che ha affermato la legittimità del quadro normativo sull’obbligo vaccinale, sottolineando la temporaneità e la proporzionalità delle misure e l’adeguato bilanciamento tra diritto individuale alla salute e interesse collettivo di sanità pubblica. In particolare, la sentenza n. 15/2023 ha giustificato la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso, inclusa l’erogazione dell’assegno alimentare, poiché il lavoratore decide di non vaccinarsi per libera scelta, in ogni momento rivedibile. La sentenza n. 188 del 28 novembre 2024 ha ribadito che la mancata vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità di svolgere le mansioni e il venir meno del sinallagma funzionale del contratto, escludendo la validità dei tertia comparationis relativi alle sospensioni per procedimento penale o disciplinare. Analoghe conclusioni sono tratte dalla sentenza CGUE 13 luglio 2023, causa C-765/21.

Da ciò deriva il rigetto delle domande caducatoria e risarcitoria. Il Collegio accoglie invece, nei limiti esposti, la domanda di accertamento: la norma di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, di carattere speciale, contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, senza ulteriori conseguenze sanzionatorie quali la detrazione dell’anzianità di grado, dei giorni di licenza ordinaria e degli scatti. L’interpretazione deve essere stretta, per limitare il sacrificio del privato a quanto espressamente indicato. Restano salvi gli effetti previsti da altre disposizioni o principi inderogabili, come la non computabilità dei periodi ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche o dei periodi di comando richiesti per l’avanzamento. Sul piano processuale non occorre l’annullamento in parte qua, poiché le indicazioni contenute negli atti hanno mera natura dichiarativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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