Variante urbanistica generale e aspettative qualificate del privato (TAR Veneto n. 6 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica di carattere generale costituiscono esplicazione di potere tecnico-discrezionale riservato all’amministrazione e sono censurabili, in sede di legittimità, solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza o illogicità, restando estraneo al sindacato il merito delle scelte. L’obbligo di motivazione puntuale delle nuove destinazioni sussiste solo quando le previsioni precedenti abbiano ingenerato un’aspettativa qualificata alla loro conservazione, non desumibile dalla semplice pendenza di un’istanza di permesso di costruire non ancora definita. La sospensione del procedimento edilizio per l’entrata in vigore delle misure di salvaguardia è doverosa e non integra sviamento di potere, che richiede precisi e concordanti elementi di prova della divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica.

Il Fatto

Una società proprietaria di un fabbricato residenziale in zona di completamento presenta al SUAP, nel giugno 2024, istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico. Dopo una richiesta di integrazione documentale, la società produce quanto richiesto nel settembre 2024.

Nel novembre 2024 il Consiglio comunale adotta una variante al Piano degli Interventi che riduce i parametri stereometrici della zona, suddividendola in due sottozone. Il SUAP sospende ogni determinazione sull’istanza per effetto delle misure di salvaguardia. La società impugna la delibera di adozione e la nota di sospensione, estendendo poi il gravame alla delibera di approvazione definitiva che respinge la sua osservazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto la variante come generale e non puntuale, richiamando il criterio distintivo fondato sull’estensione della modificazione a una pluralità di aree del territorio comunale. Da qui discendono le regole procedimentali sulla partecipazione e il diverso termine di decorrenza dell’impugnazione.

Sul piano del sindacato, il Tribunale ribadisce che le scelte di pianificazione sono riservate al livello politico e sindacabili solo per figure sintomatiche. La posizione dei privati è recessiva e le nuove destinazioni non richiedono motivazione specifica, salvo che le previsioni precedenti si siano concretizzate in strumenti attuativi approvati o in giudicati che abbiano ingenerato un’aspettativa qualificata. Nel caso concreto tale aspettativa è esclusa, poiché sull’istanza edilizia l’amministrazione non aveva ancora assunto alcuna determinazione.

Il difetto di istruttoria è disatteso: l’inesattezza della relazione illustrativa circa l’aumento di altezza e piani rispetto al piano previgente è un mero errore materiale, inidoneo a fondare il vizio. Quanto allo sviamento di potere, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui occorrono precisi e concordanti elementi di prova della divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica. La sola tempistica del procedimento edilizio non basta: la sospensione è stata doverosa e la variante ha inciso su moltissime zone comunali, non solo sull’area della ricorrente.

Anche la disparità di trattamento è esclusa, poiché la riduzione ha interessato l’intera sottozona e altri lotti limitrofi morfologicamente simili. Il rigetto dell’osservazione non richiede motivazione dettagliata, essendo le osservazioni un mero apporto collaborativo: la delibera ha comunque sintetizzato l’istanza e indicato gli obiettivi del piano. Infine, il riferimento normativo in tema di VAS è corretto, poiché la disposizione evocata disciplina proprio le ipotesi di esclusione. Il ricorso è respinto, con condanna della società soccombente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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