La mancata conferma dell’incarico dirigenziale per il valutato positivamente richiede una motivazione che neutralizzi la valutazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11146 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi dotati dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contestando specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia. La censura che si limiti a negare l’esistenza di un diritto soggettivo del dirigente alla conferma dell’incarico o al conferimento di un incarico di pari o superiore livello non si confronta con la decisione che abbia accolto la domanda risarcitoria ravvisando la lesione dell’interesse legittimo del dirigente, positivamente valutato, alla corretta valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale, per assegnare un incarico di rango inferiore, deve indicare elementi di segno contrario tali da neutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedente incarico.
Il Fatto
Un dirigente dell’Istituto Zooprofilattico, dopo aver svolto un incarico di responsabile di struttura, aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al conferimento di un incarico dirigenziale di pari o superiore livello e il risarcimento del danno da demansionamento. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto al dirigente, che aveva riportato una valutazione positiva nell’incarico precedente, il diritto al risarcimento del danno per essere stato assegnato a un incarico di rango inferiore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso proposto dall’Istituto, che deduceva la violazione di norme di diritto e di contratti collettivi, sostenendo l’insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente alla conferma nell’incarico o al conferimento di un incarico di pari livello, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, tanto più in presenza di un processo di riorganizzazione.
La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva, infatti, espressamente escluso l’automatismo del conferimento dell’incarico per effetto della positiva valutazione, ma aveva affermato che l’amministrazione, per attribuire un incarico di rango inferiore, deve esercitare una corretta valutazione discrezionale, ancorata al rispetto dei criteri predeterminati, indicando elementi di segno contrario che giustifichino la mancata conferma o il mancato conferimento di un incarico di pari valore.
L’Istituto ricorrente, invece, aveva incentrato le proprie doglianze esclusivamente sul profilo della negazione del diritto soggettivo all’incarico, senza aggredire specificamente il diverso percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello, basato sulla lesione dell’interesse legittimo del dirigente e sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché dei canoni di imparzialità ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dando atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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