Riscatto anni di studio degli ufficiali: computo a ritroso dalla laurea (Cons. Stato n. 6207 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto a fini pensionistici degli anni di studio universitario degli ufficiali, disciplinato dall’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, richiamato dall’art. 1860 c.m., si computa a ritroso dalla data di conseguimento del titolo di studio, e non in avanti dalla data di immatricolazione. La locuzione «tanti anni antecedenti alla data di conseguimento» della laurea è inequivoca nel fissare il termine iniziale del periodo riscattabile. Il richiamo agli anni «corrispondenti alla durata legale» dei corsi opera come limite massimo, non come criterio di decorrenza. E’ esclusa ogni lettura che, in chiave di omogeneità con gli impiegati civili, estenda la decorrenza dall’inizio dell’anno accademico di iscrizione, stante la strutturale diversità di status tra personale civile e militare, confermata dalla giurisprudenza costituzionale.
Il Fatto
Un ufficiale della Guardia di finanza ha chiesto il riconoscimento ai fini pensionistici degli anni di studio universitario precedenti all’arruolamento, con istanza poi respinta dall’amministrazione. Il diniego è stato impugnato davanti al giudice amministrativo; dopo una pronuncia di incompetenza territoriale, la causa è stata riassunta davanti al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto al riscatto del corso legale degli studi.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello, deducendo da un lato il difetto di interesse ad agire dell’ufficiale, ancora in servizio, e dall’altro l’erroneità della ricostruzione normativa del primo giudice. L’istanza cautelare di sospensione è stata respinta in una precedente fase.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il secondo motivo, relativo al merito, dichiarando assorbito il primo, di natura processuale, in applicazione della ragione più liquida. Il giudice può infatti derogare al dovere di esaminare tutti i motivi quando la lite sia risolvibile in base a un profilo di più agevole soluzione, secondo il principio di economia dei mezzi processuali, richiamando le Sezioni Unite n. 5 del 2015 e precedenti della sezione.
Nel merito, la questione riguarda l’individuazione del termine iniziale del periodo riscattabile. L’amministrazione sosteneva un computo a ritroso dalla data di conseguimento della laurea; l’ufficiale, seguito dal TAR, un computo in avanti dalla data di immatricolazione.
La Corte ha condiviso la tesi dell’amministrazione. Il dato letterale dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è chiaro nello stabilire, mediante l’espressione «antecedenti alla data di conseguimento», che si tratta di un termine a ritroso. Il richiamo agli anni «corrispondenti alla durata legale» indica un limite massimo del periodo riscattabile, non una decorrenza dall’immatricolazione.
La Corte ha altresì respinto il ricorso sistematico all’art. 13 del medesimo d.P.R. e l’obiettivo di omogeneità di trattamento con gli impiegati civili. La giurisprudenza costituzionale ha più volte rimarcato la distinzione, quanto al trattamento pensionistico, tra personale civile e militare, valorizzando la discrezionalità del legislatore in materia di riscatto e la diversità strutturale degli status, richiamando le pronunce della Corte cost. n. 33 del 2023 e n. 270 del 2022.
L’appello è stato dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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