Requisiti concorsuali e titoli universitari (TAR Sardegna n. 982 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione, potendo stabilire requisiti anche particolarmente selettivi, purché ragionevolmente correlati alla natura delle mansioni e alle esigenze organizzative sottese alla procedura, con sindacato giurisdizionale limitato ai profili di illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. La riforma universitaria introdotta dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004 non ha determinato l’automatica sostituzione del diploma di laurea del previgente ordinamento con la laurea triennale ai fini dell’accesso ai concorsi, non introducendo di per sé regole di equipollenza o equiparazione. Le procedure di progressione interna e i concorsi pubblici esterni perseguono finalità differenti, sicché la diversa modulazione dei requisiti culturali non integra una disparità di trattamento.
Il Fatto
La Regione Sardegna indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 22 unità di personale da inquadrare nell’Area C del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Il bando prescriveva, per ciascun profilo professionale, il possesso del diploma di laurea del previgente ordinamento ovvero della laurea magistrale o specialistica equiparata.
Alcuni candidati, già dipendenti del Corpo Forestale e in possesso di lauree triennali o magistrali non ricomprese nel bando, tentavano di candidarsi tramite la piattaforma InPA, ricevendo un messaggio bloccante per asserita mancanza del titolo di studio richiesto. Insorgevano quindi avverso il bando, chiedendone l’annullamento nella parte in cui escludeva i propri titoli, lamentando la violazione delle norme regionali di settore e l’illegittimità della preclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo l’amministrazione regionale esclusivamente indetto, disciplinato e gestito la procedura, mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva solo messo a disposizione la piattaforma informatica InPA, senza partecipare alla definizione della lex specialis.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi costituisce esercizio di discrezionalità, sindacabile solo per illogicità o arbitrarietà. Nel caso di specie, la scelta di richiedere un titolo di secondo livello per l’accesso al profilo di Vice Commissario è stata ritenuta coerente con le funzioni proprie dell’Area C, caratterizzate da responsabilità tecniche e di coordinamento.
La Corte ha quindi escluso che il riferimento al “diploma di laurea” contenuto nella legislazione regionale possa essere interpretato come comprensivo della laurea triennale, trattandosi di norma che demanda ai bandi le specificazioni sui titoli richiesti. Ha inoltre precisato che la riforma universitaria non ha introdotto automatiche equiparazioni tra vecchio e nuovo ordinamento, poiché le relative disposizioni perseguono finalità di continuità didattica e non attribuiscono effetti equipollenti ai fini dell’accesso alle procedure selettive.
Quanto al precedente richiamato dai ricorrenti, relativo a una procedura di progressione verticale del 2021 che ammetteva la laurea triennale, il Collegio ne ha escluso la valenza comparativa, in quanto trattavasi di procedura interna riservata a personale con esperienza professionale, non sovrapponibile al concorso pubblico esterno. Il principio del favor partecipationis, infine, non osta alla previsione di requisiti selettivi ragionevolmente correlati al profilo da reclutare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.