Ferma aggiuntiva non opponibile senza pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cons. Stato n. 4795 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di ferma aggiuntiva per gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale deriva direttamente dalla legge, ma la sua operatività nei confronti del militare presuppone la conoscibilità del provvedimento che individua i corsi. L’art. 971, comma 2, cod. ord. mil. prescrive espressamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attuativo. Il decreto ministeriale del 1992, non pubblicato, non è perciò idoneo a far sorgere l’obbligo di ferma. In difetto di pubblicazione, l’Amministrazione deve provare in modo rigoroso l’effettiva conoscenza del vincolo, conseguita mediante apposita notifica o espressa accettazione. L’ampliamento dei termini di ferma obbligatoria incide in modo pesante sulla libertà di scelta della vita personale e professionale e va demandato a fonti certe e determinate.
Il Fatto
Un capitano medico dell’Aeronautica Militare chiedeva la cessazione dal servizio permanente effettivo e il collocamento in congedo. Il Ministero della difesa rigettava l’istanza con provvedimento plurimotivato: da un lato, l’applicazione della ferma aggiuntiva di cinque anni ai sensi dell’art. 971 del d.lgs. n. 66 del 2010, per aver frequentato e conseguito un master di II livello in costanza di ferma; dall’altro, una generalizzata carenza di ufficiali medici nelle strutture sanitarie.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Il primo giudice riteneva sufficiente la fondatezza di un solo motivo di rigetto, stante la natura plurimotivata dell’atto, e applicava il decreto ministeriale del 1992 in virtù della clausola di ultrattività dei decreti attuativi della normativa abrogata. L’interessato proponeva appello, riproponendo in chiave critica i motivi già dedotti. La domanda cautelare era rigettata con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la ricostruzione del quadro normativo operata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dall’appellante, in particolare la sentenza del TAR Lazio n. 2101 del 23 febbraio 2022, non impugnata. La ferma aggiuntiva trova origine nell’art. 14, comma 5, legge n. 404 del 1990, attuato dal decreto ministeriale n. 413 del 1992, che individuava i corsi e gli incarichi comportanti l’obbligo di permanenza in servizio.
La disciplina è poi mutata con il Codice dell’ordinamento militare. L’art. 971 cod. ord. mil. introduce due differenze rispetto al passato: il vincolo non è più pari al doppio della durata del corso, ma fissato in cinque anni; l’individuazione dei corsi è rimessa a un decreto ministeriale per il quale è espressamente prescritta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del 1992 resta in linea di principio applicabile per effetto dell’art. 2186, comma 2, cod. ord. mil., ma nei limiti della compatibilità con la normativa sopravvenuta.
Il Collegio ritiene almeno dubbio che tale compatibilità sussista per i corsi di durata inferiore a due anni e mezzo, giacché l’applicazione del decreto determinerebbe un vincolo superiore al doppio della durata. La questione non viene però approfondita, perché è dirimente altro profilo: l’art. 971, comma 2, cod. ord. mil. subordina inequivocabilmente l’obbligo di ferma alla conoscibilità derivante dalla pubblicazione del decreto. Poiché il decreto del 1992 non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come confermato dall’Amministrazione, esso non è conoscibile alla stregua della normativa vigente e non produce l’effetto di far sorgere l’obbligo nei confronti del militare.
Non convincono le difese del Ministero sulla circolare dello Stato maggiore dell’Aeronautica del 2015: le circolari non hanno portata innovativa dell’ordinamento e quella richiamata si è limitata a codificare una prassi preesistente. È irrilevante che risalga a epoca successiva all’avvio al corso, perché la conseguenza della non operatività del vincolo deriva dalla legge. Nel caso concreto è incontroverso che il ricorrente non abbia ricevuto notifica del vincolo né lo abbia accettato: la mera conoscibilità sarebbe stata integrata solo dalla pubblicazione prescritta, e l’effettiva conoscenza deve essere provata in modo rigoroso dall’Amministrazione, in considerazione delle gravose conseguenze del vincolo.
Il rimborso delle spese di iscrizione al master non muta l’esito, essendo avvenuto perché l’attività era ritenuta di interesse dell’Aeronautica. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento del provvedimento di diniego. Le spese del doppio grado sono compensate per l’incertezza registratasi in giurisprudenza sulle questioni di specie.
Nota della Redazione
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