Quote latte: inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo antecedenti al 11.08.2023 (TAR Lombardia n. 1156 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare latte già notificate da AGEA prima dell’11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2023, sono prive di effetto ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, D.L. n. 69/2023, conv. modif. dalla L. n. 103/2023. Tali atti sono sostituiti da quelli effettuati secondo i nuovi commi, che impongono all’Amministrazione di rideterminare il prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso il provvedimento di ricalcolo divenuto inefficace ex lege, con declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente impugnava la comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2022.50032, notificata il 1° dicembre 2022, con cui l’Agenzia ricalcolava il prelievo supplementare latte per le campagne 1999/00 e 2001/02, per un totale di oltre 290.000 euro. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione depositava memoria con la quale rappresentava di aver annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’entrata in vigore della legge n. 103/2023, ivi inclusa quella oggetto di gravame, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la parte ricorrente non ha manifestato opposizione alla richiesta di improcedibilità formulata dall’Amministrazione, dimostrando con tale condotta processuale di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato del Tribunale in materia, secondo cui le fattispecie come quella in esame configurano un’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato. L’art. 10-bis, comma 4, D.L. n. 69/2023, conv. modif. dalla L. n. 103/2023, dispone infatti che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo i nuovi criteri.
La norma impone all’Amministrazione di rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, di talché il provvedimento originario non può produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del destinatario. In questo senso il Tribunale ha citato il precedente di T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 896.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La natura di chiusura in rito del giudizio e la particolare complessità dell’evoluzione normativa e delle connesse vicende contenziose hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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