Fideiussione omnibus, nullità anticoncorrenziale rilevabile solo con fatti allegati (Cass. civ. Sez. I n. 11060 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità parziale della fideiussione omnibus derivante dall’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia è rilevabile anche d’ufficio in grado di appello e in cassazione. Il rilievo officioso è però inderogabilmente condizionato alla rituale allegazione dei fatti costitutivi, da verificare in relazione ai requisiti del provvedimento dell’Autorità, alla natura omnibus della garanzia, all’epoca di stipulazione e all’esatta corrispondenza delle clausole. In tema di conto corrente bancario, l’art. 2948, n. 4, cod. civ. non si applica quando gli interessi sono annotati a debito ma il pagamento avviene alla chiusura del conto, decorrendo da quel momento la prescrizione ordinaria decennale. Nel giudizio di legittimità la censura che richieda accertamenti fattuali o la rivalutazione degli esiti istruttori è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Due fideiussori, garanti con atto del 2001 di un conto corrente intestato a una società poi cancellata dal registro delle imprese, si opponevano al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il residuo saldo debitore. Contestavano di non aver mai prestato consenso all’estensione della garanzia a importo superiore e deducevano la nullità di determinate clausole, con incidenza sull’ammontare dell’esposizione.
Il tribunale revocava il decreto opposto. La Corte di appello di Venezia, su gravame principale della banca e appello incidentale dei garanti, accoglieva parzialmente l’appello principale e li condannava al pagamento di una somma ridotta, applicando il cd. saldo zero per le poste illegittime. I garanti ricorrevano per cassazione con sette motivi, cui la banca replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che mescolava violazione di norme processuali e vizio di motivazione, è inammissibile. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve esporre tutto quanto necessario a dare completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere ad altre fonti. È inoltre inammissibile la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle lagnanze.
Il secondo motivo, sulla nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, è infondato. Il documento delle condizioni era allegato al contratto ed esibito sin dal procedimento monitorio. La Corte richiama il principio secondo cui la c.m.s. non è nulla quando gli elementi di calcolo siano ricavabili dalla regolamentazione complessiva del rapporto, in ossequio agli artt. 1366 e 1367 cod. civ., risultando la nullità configurabile solo in caso di indeterminatezza effettiva e radicale.
Il terzo motivo è infondato. Dopo la riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese non estingue le obbligazioni sociali, ma determina un fenomeno successorio: i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente. Il quarto e il quinto motivo sono infondati: al creditore garantito verso il fideiussore si applica la prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ.; la prescrizione quinquennale riguarda i debiti da soddisfare periodicamente, non i rapporti con rendicontazione periodica e pagamento differito.
Il sesto motivo è inammissibile. Sul tema delle fideiussioni omnibus e della nullità derivante dall’intesa anticoncorrenziale, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il rilievo officioso richiede che dagli atti risultino i fatti costitutivi. Poiché il ricorrente non riporta il contenuto delle clausole né lo schema ABI, non è possibile verificare l’assunto, con violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Anche l’error in procedendo impone il rispetto dell’autosufficienza.
Il settimo motivo è inammissibile perché non autosufficiente e diretto a una rivalutazione degli esiti istruttori non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.