Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1233
La mera identità della compagine sociale tra due società non basta a dimostrare l’esistenza di un gruppo societario di fatto e non rende automaticamente inerente, ai fini fiscali, l’esborso sostenuto da una società per estinguere i debiti dell’altra. Con l’ordinanza n. 1233 del 20 gennaio 2026, la Cassazione ha esaminato il trattamento tributario di somme provenienti dalla cessione dell’intero patrimonio immobiliare di una società e destinate al pagamento delle passività di un’altra impresa partecipata dagli stessi soggetti.
Questione esaminata
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2010, emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci. Secondo l’Amministrazione finanziaria, le plusvalenze ricavate da cessioni immobiliari non erano state assoggettate a imposizione: la provvista era stata utilizzata per estinguere debiti di una società a responsabilità limitata operante in un diverso settore, ma caratterizzata dalla medesima compagine sociale e da legami familiari tra i partecipanti.
Le somme erano state registrate dalla società erogante tra gli «altri oneri straordinari», e non come crediti verso terzi. La contribuente sosteneva, in via principale, che tra le due imprese esistesse un gruppo societario di fatto e che l’operazione fosse quindi giustificata da un interesse unitario; in alternativa, qualificava l’attribuzione come finanziamento. L’Ufficio negava entrambe le ricostruzioni: mancavano la prova di una direzione unitaria, un vincolo negoziale tra le società e un interesse economico della società erogante; inoltre, l’assenza di un credito contabilizzato e la non prevedibilità della restituzione escludevano la natura finanziaria dell’esborso.
I giudici tributari di primo grado avevano accolto i ricorsi riuniti della società e dei soci. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva poi confermato, per la parte qui rilevante, la sussistenza del gruppo societario di fatto e l’inerenza del costo, valorizzando la comunanza dei soci e le garanzie personali in precedenza prestate dall’amministratore della società erogante a favore dell’impresa beneficiaria. La CTR aveva inoltre accolto l’appello incidentale delle contribuenti in tema di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 100 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in combinazione con la disciplina civilistica sulla direzione e coordinamento di società. La società e una socia resistevano e proponevano ricorso incidentale con tre motivi, relativi alla specificità dell’appello erariale, alla motivazione degli atti impositivi e alla pretesa introduzione di questioni nuove in secondo grado.
Principio affermato
La Cassazione ha affermato che l’attribuzione patrimoniale gratuita, effettuata senza obbligo di restituzione tra società aventi la stessa compagine, non dimostra da sola l’esistenza di un gruppo societario di fatto. Per configurare un gruppo occorre provare un effettivo potere di direzione e coordinamento attraverso atti gestionali concreti e verificare gli indici previsti dagli artt. 2497 e seguenti del codice civile.
Quando l’esborso è contabilizzato come onere e non come credito, e la stessa erogante riconosce che la restituzione non era prevedibile fin dall’origine, l’operazione non può essere qualificata come finanziamento. Essa assume, sul piano fiscale, la natura di liberalità e può essere dedotta soltanto entro i limiti fissati dall’art. 100 TUIR. La semplice comunanza dei soci non fonda neppure l’inerenza ai sensi dell’art. 109 TUIR.
La Corte ha inoltre ribadito che, nel processo tributario, l’onere di specificità dell’appello previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può essere assolto dall’Amministrazione anche riproponendo le ragioni già sostenute in primo grado, purché siano identificabili le parti della decisione contestate e le ragioni della censura. Nuove argomentazioni giuridiche sono ammissibili in appello quando non introducono domande o eccezioni tali da ampliare l’oggetto del giudizio.
Motivazione della Cassazione
I primi due motivi del ricorso principale sono stati esaminati congiuntamente e accolti. La Suprema Corte ha rilevato che la CTR aveva desunto l’esistenza del gruppo principalmente dalla coincidenza della compagine sociale e dalla circostanza che il precedente amministratore, poi deceduto, avesse garantito con il proprio patrimonio obbligazioni della società beneficiaria. Questi elementi non erano sufficienti.
La comunanza dei soci può rappresentare un dato da valutare, ma non sostituisce la dimostrazione dell’esercizio concreto di una direzione unitaria. Nella sentenza impugnata non erano stati individuati atti gestionali espressivi di un effettivo potere di direzione e coordinamento; non risultavano accertati gli indici civilistici della disciplina di gruppo, né era emerso un vincolo negoziale capace di spiegare l’operazione tra le due società.
Decisivo era anche il profilo dell’interesse economico. La società erogante aveva ceduto l’intero patrimonio immobiliare, cioè il complesso dei beni attraverso i quali esercitava la propria attività, per procurare le somme necessarie a pagare debiti altrui. Secondo la Corte, l’interesse personale dei soci comuni a evitare il dissesto dell’altra impresa non coincide con l’interesse della società che sopporta il costo e non dimostra, da solo, l’inerenza dell’operazione. La scelta aveva anzi privato l’erogante dei beni strumentali alla prosecuzione della propria attività.
La qualificazione alternativa come finanziamento è stata esclusa sulla base della rappresentazione contabile e delle stesse allegazioni della contribuente. Le somme erano state iscritte tra gli oneri straordinari e non tra i crediti verso la beneficiaria; inoltre, la restituzione era considerata non prevedibile sin dall’erogazione. Richiamando il precedente costituito da Cass. n. 14925 del 2014, la Corte ha ricondotto l’attribuzione gratuita e senza obbligo restitutorio alla liberalità, soggetta ai limiti di deducibilità dell’art. 100 TUIR, che nel caso concreto non erano stati rispettati.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato. La Corte ha ritenuto specifico l’appello dell’Agenzia, ricordando la specialità dell’art. 53 del processo tributario rispetto all’art. 342 c.p.c. e precisando che la riproposizione delle precedenti difese non determina automaticamente l’inammissibilità del gravame.
Anche il secondo motivo incidentale, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla motivazione degli avvisi, è stato respinto. Confermando la decisione di primo grado per i capi non riformati, la CTR aveva implicitamente condiviso la valutazione di adeguatezza degli atti. La comprensione del contenuto degli avvisi risultava inoltre dalle difese ampie e puntuali svolte dalle contribuenti.
Il terzo motivo incidentale è stato parimenti rigettato, nei limiti della sua ammissibilità. Le argomentazioni formulate dall’Ufficio in appello sulla rappresentazione contabile delle operazioni non avevano ampliato il tema del giudizio: si trattava di ulteriori ragioni poste a sostegno della pretesa già contestata, non di una domanda o eccezione nuova.
Nel dispositivo la Cassazione ha quindi accolto il ricorso principale dell’Agenzia, respinto integralmente il ricorso incidentale, cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna n. 1015/2020 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della stessa regione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Rilevanza pratica
La decisione è rilevante per le società a base familiare o caratterizzate da soci comuni. La vicinanza soggettiva tra imprese non consente di trasferire liberamente costi e risorse da una società all’altra, né permette di invocare automaticamente una logica di gruppo. Ai fini della deduzione occorre documentare l’interesse proprio dell’impresa che sostiene l’esborso, il collegamento con la sua attività e, quando si invoca una direzione unitaria, gli atti concreti attraverso i quali essa viene esercitata.
Sul piano operativo, la contabilizzazione assume un peso decisivo. Un versamento registrato come onere, senza un corrispondente credito e senza condizioni di restituzione, difficilmente può essere difeso come finanziamento. Contratti, delibere, piano di rimborso, interessi, garanzie e coerente esposizione in bilancio sono elementi essenziali per dimostrare la causa finanziaria dell’operazione; la loro assenza può condurre alla riqualificazione come liberalità, con applicazione dei limiti dell’art. 100 TUIR.
La pronuncia invita inoltre a distinguere l’interesse dei soci dall’interesse sociale. Evitare il dissesto di una società partecipata può soddisfare un interesse economico dei soci comuni, ma ciò non rende necessariamente inerente il sacrificio imposto a un’altra impresa, soprattutto quando questa alieni tutti i propri beni operativi e comprometta la continuità della propria attività.
Infine, la parte processuale conferma che la difesa in appello deve essere valutata in modo sostanziale: nel contenzioso tributario la riproposizione delle ragioni dell’Ufficio è sufficiente se rende comprensibile la critica alla decisione di primo grado, mentre sono consentiti nuovi argomenti che non mutino l’oggetto della controversia.
Riferimento: Cassazione civile, Sezione Tributaria, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1233, R.G. n. 9791/2021.
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