Mancata riassunzione nel termine: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 37 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la mancata riassunzione della causa nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza territoriale determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma primo, c.g.c. Il termine decorre dalla rituale comunicazione del provvedimento, che nella specie è avvenuta a mezzo PEC. La declaratoria di incompetenza, una volta comunicata, impone alla parte interessata alla prosecuzione l’onere di riassunzione, non essendo sufficiente la pendenza del rapporto processuale. L’inosservanza del termine produce l’estinzione e la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto al collocamento in pensione a decorrere dal 1.09.2012, sul presupposto del possesso dei requisiti maturati entro l’anno scolastico secondo la legge n. 243/2004. Il giudizio era stato promosso nei confronti dell’INPS e nei confronti del Ministero dell’Istruzione, non costituito.
Con ordinanza n. 247/2014 del 14 maggio 2014, depositata il successivo 25 luglio 2014, la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della Sezione giurisdizionale per il Piemonte. L’ordinanza è stata comunicata a mezzo PEC. La causa è pervenuta alla Sezione piemontese, che l’ha discussa all’udienza del 16 aprile 2024 e decisa con motivazione contestuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il giudizio non è stato riassunto nel termine di tre mesi previsto dagli artt. 20 e 118 c.g.c. La verifica dell’osservanza del termine costituisce il primo passaggio logico della decisione, posto che dalla sua violazione dipende l’esito del processo indipendentemente dal merito della pretesa pensionistica.
Il presupposto applicativo è individuato nella rituale comunicazione a mezzo PEC dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza territoriale. La Corte sottolinea come tale comunicazione abbia fatto decorrere il termine per la riassunzione, non essendo configurabile una prosecuzione automatica del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente.
Accertata la mancata riassunzione, la conseguenza è la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma primo, c.g.c. Il Collegio non esamina quindi il merito della domanda di collocamento in pensione, esaurendo la propria cognizione nella verifica dell’onere processuale rimasto inadempiuto.
La decisione è assunta in composizione monocratica e con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. Il dispositivo dispone la cancellazione della causa dal ruolo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
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