Obbligo di riversamento dei compensi estesi alle attività incompatibili (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 167 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale esterna non autorizzata, previsto dall’art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, si estende anche alle prestazioni radicalmente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno, non autorizzabili in astratto. La fattispecie tipizzata di responsabilità erariale non è circoscritta agli incarichi relativi, atteso che la ratio della norma impone di sanzionare ogni illegittima percezione di compensi. Il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di scoperta dell’illecito, rilevando l’elusione dell’obbligo di comunicazione degli incarichi esterni quale occultamento doloso ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Il pregiudizio è commisurato al lordo delle ritenute fiscali, salvo il potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Università degli Studi di Cagliari, in servizio dal 1986 al 2022. L’addebito riguarda lo svolgimento, nel periodo 2009-2022, di un’attività libero-professionale di psicologo psicoterapeuta, non autorizzata e ritenuta incompatibile con il rapporto di lavoro, dalla quale sarebbero derivati compensi per complessivi euro 190.902,00.
La notizia di danno è emersa da una denuncia dell’Ateneo del 2024, seguita da delega istruttoria alla Guardia di Finanza. L’amministrazione aveva già definito un procedimento disciplinare con la sospensione dal servizio per quattro mesi. L’organo requirente ha contestato il mancato riversamento dei compensi e ha imputato la condotta a titolo di dolo. Il convenuto ha eccepito l’assenza dell’elemento soggettivo, la prescrizione parziale, la rideterminazione al netto degli oneri fiscali e il concorso di colpa dell’Ateneo.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via pregiudiziale l’eccezione di prescrizione e la rigetta. Ritiene che l’Università non abbia avuto conoscenza dell’attività esterna prima della segnalazione interna del 2022. In applicazione dell’art. 2935 cod. civ., il fatto dannoso rilevante ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 deve essere ancorato al momento del disvelamento dell’illecito. Le denunce fiscali presso l’Agenzia delle Entrate non rendono automaticamente conoscibile la condotta all’amministrazione.
Il Collegio afferma poi che, in presenza di un obbligo di comunicazione degli incarichi esterni, il termine quinquennale decorre dalla scoperta dell’illecito. L’elusione di tale obbligo integra un occultamento doloso, poiché la normativa in materia è ormai stabilizzata e nota a qualunque dipendente pubblico.
Sul merito, la Sezione ritiene dimostrata l’attività libero-professionale esterna e incontestata la relativa materialità. Il quadro normativo è dato dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 60 del T.U. n. 3/1957, che vietano l’esercizio di professioni in costanza di rapporto. L’illiceità è aggravata dal fatto che l’attività, oltre a non essere autorizzata, non era obiettivamente autorizzabile in regime di tempo pieno.
Il punto centrale è il contrasto con le Sezioni Riunite n. 1/2025/QM, che hanno limitato l’obbligo di riversamento alle sole ipotesi di incompatibilità relativa. La Sezione prende atto del dictum nomofilattico, ma sceglie di dare continuità all’indirizzo delle Sezioni regionali, secondo cui l’art. 53, comma 7 ricomprende anche gli incarichi non autorizzabili per incompatibilità assoluta. In subordine, rileva che l’attività è stata comunque svolta in totale assenza di autorizzazione.
Il pregiudizio è imputato a titolo di dolo, nella consapevolezza della violazione di precetti fondamentali. La somma è commisurata al lordo delle ritenute, secondo Sezioni Riunite n. 13/2021/QM. Il Collegio esercita però il potere riduttivo ex art. 52, comma 2, R.D. n. 1214/1934, in considerazione del dolo contrattuale attenuato e dell’assenza di sovrapposizione temporale tra le prestazioni, riducendo l’addebito a euro 100.000,00. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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