Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per carta elettronica docente (TAR Campania n. 990 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato amministrativo è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine fissato e, ove richiesto, applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale e la relativa parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dall’ultimo atto di esecuzione.

Il Fatto

Una docente propone ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione di un buono di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici richiesti. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata.

Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente agisce in ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza. La documentazione attesta la mancata impugnazione del titolo, certificata dalla cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’inerzia dell’Amministrazione è quindi conclamata.

Il ricorso è pertanto accolto. Il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Sul commissario ad acta il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento agli artt. 55 e 56 e all’art. 8 della legge n. 417/1978. La parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Gli atti vanno depositati esclusivamente tramite la procedura PAT.

È inoltre disposto il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, comprensive di atti successivi, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura non particolarmente complessa delle questioni, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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