Fiscalizzazione abuso edilizio: il riconoscimento preclude la contestazione dell’an (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 169 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Colui che presenta istanza di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 47, comma 2, della l.r. FVG n. 19/2009 riconosce, con tale iniziativa, la sussistenza della parziale difformità dell’opera rispetto al titolo abilitativo e non può più contestare l’an dell’esercizio del potere sanzionatorio del Comune. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria presuppone la riconosciuta impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme e attiene a una fase logicamente successiva all’accertamento dell’abuso. Oggetto di contestazione resta soltanto il quantum. Nel calcolo, l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità, richiamata dall’art. 9, comma 1, del d.P.Reg. n. 018/Pres. del 2012, non è il limite puntuale di m. 1,50, ma l’altezza media legale dei vani abitabili, pari a m. 2,20.

Il Fatto

I comproprietari di un fabbricato condominiale situato nel centro storico di Udine, ricadente in zona urbana ove sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo, realizzavano un cordolo sommitale di altezza superiore a quella assentita. Ne derivava un incremento dell’altezza del fronte rispetto al progetto approvato.

Il Comune ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 45.413,76, determinata ai sensi dell’art. 47, comma 2, della l.r. FVG n. 19/2009 per interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, la cui demolizione non poteva avvenire senza pregiudizio della parte conforme. I proprietari impugnavano il provvedimento e la disposizione del Regolamento Edilizio che fissa in 35 cm il limite massimo dei cordoli, chiedendo la restituzione di quanto versato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la nozione di difformità parziale elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui essa ricorre quando le modificazioni incidono su elementi non essenziali della costruzione e si concretizzano in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera. Nel caso di specie la realizzazione del cordolo in misura superiore ai 35 cm e in sopraelevazione è pacifica e non contestata.

Nessuno dei titoli edilizi richiamati — permesso di costruire, SCIA alternativa, CILA per il Superbonus, SCIA di variante finale — conteneva traccia di tale misura realizzativa. La questione centrale, però, non è tecnica: nel momento in cui gli interessati hanno chiesto la fiscalizzazione, hanno confessoriamente riconosciuto la sussistenza dell’abuso.

Il Tribunale valorizza l’istanza del settembre 2024 e la successiva dichiarazione del progettista, che attestano la maggiore altezza del fronte rispetto ai valori previsti in variante e invocano espressamente l’applicazione dell’art. 47, comma 2. Non emerge alcuna riserva mentale. La verifica della legittimità dell’an del potere sanzionatorio resta così preclusa, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che reggono i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

La contestazione può investire solo il quantum. Qui il ricorso è fondato: il Comune ha assunto a divisore, per il calcolo convenzionale della superficie, l’altezza minima di m. 1,50, indicata dall’art. 3, comma 2, della l.r. n. 44/1985 quale limite invalicabile nelle unità con altezza variabile. L’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità, richiamata dall’art. 9, comma 1, del Regolamento di attuazione, va invece individuata nell’altezza media legale dei vani abitabili, pari a m. 2,20.

Il calcolo risulta quindi inficiato dall’errore denunciato. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale del provvedimento, e le spese di lite sono compensate per intero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *